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Sentenza

Sentenza del 26/01/2021 n. 849 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 1/2021 ACCERTAMENTO - Esercizio nei termini - Mancata impugnazione - Effetti sul termine successivo di prescrizione - Esclusione. Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento che raggruppava due cartelle (anni 2007 e 2009) sostenendo che il credito tributario era prescritto poiché le cartelle erano state notificate oltre il termine di prescrizione. La Riscossione ha invece invocato la definitività delle cartelle per mancata opposizione nei termini perentori (art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999) e la conversione della prescrizione breve in quella decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello del contribuente e ha riformato la decisione della CTP. Ha affermato, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che la scadenza del termine per proporre opposizione rende la cartella inoppugnabile e il credito irretrattabile, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c., perché tale norma opera solo quando v'è un titolo giudiziale divenuto definitivo. La cartella di pagamento, quale atto amministrativo, non ha attitudine ad assumere efficacia di giudicato. Per tali ragioni l'appello è stato accolto; le spese di grado sono state poste a carico dell'Agenzia Entrate Riscossione e liquidate in Euro 550,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5

    art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella è perentoria; la mancata opposizione determina la decadenza dall'impugnazione e rende la cartella inoppugnabile, con effetto di irretrattabilità del credito, ma non comporta la conversione del termine di prescrizione in senso più favorevole al creditore.

  • codice civile, art. 2953

    La norma sulla conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario si applica quando interviene un titolo giudiziale divenuto definitivo; non si applica per il semplice acquisto di definitività di un atto amministrativo come la cartella di pagamento.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. 3 maggio 2019 n. 11760; Cass. Sez. Un. 17 novembre 2016 n. 23397

    La giurisprudenza consolidata conferma che la conversione prevista dall'art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo e non opera con la mera definitività amministrativa della cartella.

Massime di principio

  • La mancata opposizione entro il termine perentorio rende la cartella inoppugnabile ma non prolunga automaticamente la prescrizione breve a quella decennale.
  • L'art. 2953 c.c. si applica soltanto quando esiste un titolo giudiziale divenuto definitivo; gli atti amministrativi (cartelle) non acquistano efficacia di giudicato per effetto della sola definitività amministrativa.
  • In situazioni analoghe al contribuente conviene verificare separatamente la decorrenza e la durata del termine di prescrizione del credito originario: se la prescrizione breve è già maturata, la cartella può essere inefficace anche se inoppugnabile.
  • L'ente di riscossione non può far valere la conversione della prescrizione basandosi sulla sola inoppugnabilità amministrativa; per ottenere la conversione occorre un provvedimento giudiziale definitivo.
  • Sempre valutare le date di notifica e la natura dell'atto impugnato; se necessario, promuovere giudizio per far accertare la prescrizione del credito tributario.

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