Sentenza n. 1066/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio della Questura di Bari sull’istanza di rinnovo e rilascio del permesso di soggiorno CE
Esito
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto, aveva presentato tramite kit postale domanda di rinnovo del permesso di soggiorno CE e, dopo un lungo periodo senza definizione, aveva chiesto alla Questura un appuntamento, senza ricevere risposta. Ha quindi impugnato il silenzio-inadempimento e chiesto che l’Amministrazione concludesse il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. La Questura ha riferito che il procedimento era stato sospeso per la richiesta di documentazione integrativa non prodotta, che era stata comunicata una proposta di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, non recapitata perché il ricorrente era risultato sconosciuto all’indirizzo indicato, e che erano emersi precedenti penali; ha inoltre ricondotto il ritardo all’irreperibilità del richiedente e alla mancata comunicazione dei cambi di domicilio.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la Questura ha rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno, come confermato dalla relazione dell’Amministrazione e dalla memoria depositata dal ricorrente il 24 settembre 2026. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stato definito favorevolmente il procedimento che costituiva oggetto dell’azione avverso il silenzio. Ha compensato integralmente le spese, rilevando che il ritardo era stato fortemente condizionato dall’irreperibilità del ricorrente, non adeguatamente contestata in giudizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Al riguardo si osserva che ricorrono, quindi, le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto dalla documentazione depositata si ricava che il procedimento è stato definito in senso favorevole al ricorrente con il rilascio del permesso di soggiorno.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione definisce favorevolmente il procedimento la cui mancata conclusione aveva dato luogo all’azione.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la definizione favorevole del procedimento amministrativo durante il processo comporta la cessazione della materia del contendere.
- Nella regolazione delle spese del giudizio sul silenzio, il ritardo può giustificare la compensazione integrale quando risulti fortemente condizionato dall’irreperibilità del richiedente, rimasta non adeguatamente contestata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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