Sentenza del 06/03/2019 n. 1560 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Registro imprese- Estinzione società - Crediti non soddisfatti - Soci - Legittimazione processuale - Nuovo avviso di accertamento - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese in presenza di crediti non soddisfatti, con particolare riferimento alla successione dei soci nella posizione processuale della società e alla possibilità di notificare direttamente al socio una pretesa tributaria originariamente riferita all’ente estinto. La cancellazione determina l’estinzione della società, anche se successivamente emergono crediti non soddisfatti, e i soci subentrano nella legittimazione processuale già spettante alla società, dando luogo a un litisconsorzio necessario per ragioni processuali. Tuttavia, tale successione non comporta automaticamente la nascita di un diritto erariale direttamente azionabile nei confronti del socio: l’Amministrazione deve comunque accertare, determinare e comunicare al socio la pretesa mediante gli ordinari procedimenti amministrativi, entro i termini di prescrizione.
La decisione
La pretesa tributaria non può essere automaticamente trasferita al socio per il solo fatto che il reddito della società gli sia imputabile pro quota. È necessario un autonomo accertamento nei confronti del socio, con determinazione del quantum e regolare comunicazione dell’obbligazione tributaria, sempre che il diritto erariale non sia prescritto. La posizione processuale della società estinta può comunque essere proseguita o riassunta nei confronti dei soci, i quali devono partecipare al giudizio secondo le regole del litisconsorzio necessario.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c., come modificato dal D. Lgs. n. 6/2003
La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società, anche se esistono crediti non soddisfatti.
La cancellazione resta ferma e produce l’estinzione dell’ente. I soci subentrano nei rapporti residui della società e nella relativa legittimazione processuale, ma ciò non determina automaticamente l’insorgenza di una specifica obbligazione tributaria personale.
Art. 2945 c.c.
La pretesa erariale deve essere esercitata entro i termini di prescrizione; la successione del socio nella posizione della società non consente di eludere la prescrizione del diritto tributario.
Cass. n. 25192/2008
Rileva ai fini della successione dei soci nei rapporti della società estinta e della prosecuzione nei loro confronti dei rapporti processuali già facenti capo alla società.
Cass., Sezioni Unite, n. 4060/2010
La cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società anche in presenza di rapporti o crediti ancora pendenti; i soci subentrano nei rapporti residui secondo i limiti derivanti dalla loro posizione.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese ne determina l’estinzione anche se esistono debiti o crediti non ancora definiti.
- I soci possono subentrare nei giudizi e nei rapporti processuali della società estinta, con possibile litisconsorzio necessario tra tutti i soci interessati.
- Il subentro processuale del socio non equivale automaticamente alla nascita di un debito tributario personale: l’Amministrazione deve notificare un atto impositivo validamente riferito al socio e determinare esattamente l’importo dovuto.
- L’imputazione fiscale del reddito societario al socio, soprattutto nelle società di persone, non elimina la necessità degli adempimenti procedimentali previsti dalla legge.
- La pretesa dell’Amministrazione finanziaria resta soggetta ai termini di prescrizione e non può essere fatta valere se il diritto si è prescritto.
- In casi analoghi occorre distinguere tra la legittimazione processuale del socio, che può derivare dall’estinzione della società, e la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria, che richiede un autonomo e valido accertamento.
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