Cassazione Penale, Sentenza n. 29/2022 del 04/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che dichiarò il non luogo a provvedere sulla richiesta di ottemperanza relativa alla sintonizzazione in TV di alcuni canali radio nazionali nella Casa circondariale di Novara. Denuncia inoltre che una memoria scritta contenuta in un CD-ROM, depositata durante l'udienza videoconferenza e non inoltrata dalla Direzione del carcere al Tribunale, non sarebbe stata considerata dal Collegio e che, se conosciuta, avrebbe dimostrato la resistenza della Direzione a eseguire i provvedimenti di magistratura di sorveglianza e l'esistenza di una richiesta non generica, rendendo necessario nominare un nuovo commissario ad acta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la memoria contenuta nel CD-ROM, così come emergente dal ricorso, fosse o irrilevante rispetto al thema decidendum (lamentele di resistenza del Direttore) oppure riguardasse una nuova istanza distinta da quella di ottemperanza già decisa, pertanto non rilevante nel procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. La Corte ha ribadito il principio per cui il procedimento di ottemperanza verifica la mancata esecuzione di un provvedimento già adottato e non può accogliere domande nuove o rivalutare il contenuto delle statuizioni. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come violata; la Corte non ritiene provata la violazione e l'eccezione non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Invocata dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte non riscontra carenza motivazionale idonea a rendere ammissibile il ricorso.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata come presunta violazione procedurale; la Corte non ritiene che la presunta omissione abbia inciso sulla decisione né che comporti motivo idoneo per la cassazione.
art. 35-bis, comma 5, Ordinamento penitenziario
Principio centrale: il procedimento di ottemperanza presuppone la mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione penitenziaria di un provvedimento del magistrato di sorveglianza e costituisce prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione; non ammette domande nuove né la rivalutazione del contenuto delle precedenti statuizioni.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione); la Corte ha valutato che il motivo prospettato non era idoneo ad evitare l'inammissibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al limite di enunciazione del motivo nel ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato il motivo entro i limiti strettamente necessari previsti dalla norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: il ricorrente è onerato delle spese processuali e del pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata in concreto per la condanna a 3.000 euro.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno, la Corte ha comunque applicato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Precedente: Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017 (Basco)
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio secondo cui il procedimento di ottemperanza non può accogliere questioni nuove o rideterminare le statuizioni emesse nel giudizio di cognizione.
Massime di principio
- Il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. è limitato a verificare la mancata esecuzione di un provvedimento già adottato: non consente l'introduzione di istanze nuove o la riconsiderazione del merito delle statuizioni precedenti.
- Documenti o memorie non trasmessi nei canali processuali ufficiali possono essere irrilevanti ai fini del giudizio se, oltre a non essere pervenuti, contengono elementi estranei al tema deciso o riguardano nuove richieste.
- Per ottenere l'accoglimento di una domanda di ottemperanza occorre che la richiesta sia specifica e riconducibile al provvedimento esecutivo già formatosi; domande generiche sono facilmente respingibili.
- Se la Direzione del carcere dimostra di avere compiuto tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi possibili per eseguire un provvedimento, il Tribunale di sorveglianza può escludere la nomina di un commissario ad acta e dichiarare il non luogo a provvedere.
- La mancata osservanza di procedure formali di deposito/inoltro degli atti può determinare l'inammissibilità del ricorso in cassazione quando il materiale non integrato non modifica la valutazione giuridica centrale.
- In caso di ricorso inammissibile, il rischio di condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende è concreto; è dunque opportuno valutare la rilevanza processuale e la pertinenza degli atti prima di proporre gravami.
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