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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23724/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un complesso immobiliare già gravato da manufatti abusivi e da rifiuti derivanti da demolizioni. Un ente locale aveva emesso ordinanze di rimozione dei manufatti e, successivamente, un’ordinanza ambientale per la rimozione dei rifiuti e la messa in sicurezza dell’area. Nella procedura fallimentare, il bene era stato venduto a una società aggiudicataria; nel bando e nell’atto di vendita erano richiamate le criticità dell’area e un limite economico alla responsabilità della procedura per le attività di ripristino. L’aggiudicataria, ritenendo che i costi da essa sostenuti per l’ulteriore rimozione dei rifiuti fossero imputabili alla procedura fallimentare, aveva chiesto l’ammissione al passivo in prededuzione per il rimborso di oltre un milione di euro. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo che, in base al principio "chi inquina paga", gli oneri gravassero sul detentore dell’area al momento dell’ordinanza e che, comunque, l’acquirente avesse accettato le condizioni di vendita e il rischio di costi eccedenti quelli preventivati. Con il ricorso per cassazione la società aggiudicataria ha dedotto: nullità per errata individuazione del thema decidendum; violazione del principio eurounitario e dell’art. 192 cod. ambiente; violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per mancato riconoscimento del nesso causale e del danno; omesso esame di fatti decisivi; erronea applicazione dell’art. 2051 c.c. sulla responsabilità del custode.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente escluso una responsabilità aquiliana della procedura fallimentare e, al tempo stesso, avesse correttamente qualificato la controversia come questione interna e privatistica di riparto del costo della bonifica tra procedura e aggiudicatario. Ha affermato che, in linea di principio, l’aggiudicatario che rimuove i rifiuti ha azione di regresso verso il soggetto responsabile, ma nel caso concreto tale pretesa è stata esclusa perché il bando di vendita e gli atti della procedura avevano già previsto un limite di spesa a carico del fallimento, con conseguente assunzione consapevole, da parte dell’aggiudicataria, del rischio di costi superiori. È stata ritenuta inammissibile la censura sulla mancanza di una "fotografia" dello stato dei luoghi, perché argomento svolto ad abundantiam. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione ex art. 98 l.fall.

    Norma processuale che regola l’opposizione allo stato passivo, nella quale è stata introdotta la domanda di ammissione del credito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di nullità per motivazione asseritamente carente o errata individuazione del thema decidendum.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia o decisione su questione diversa da quella dedotta.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e l’assunzione dei fatti non contestati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di nullità della sentenza per vizi processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro della censura per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    Disposizione sul divieto di abbandono di rifiuti e sugli obblighi di rimozione, letta in combinazione con il principio eurounitario "chi inquina paga".

  • art. 188 d.lgs. 152/2006

    Richiamato nel quadro normativo sulla gestione dei rifiuti e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti.

  • art. 183 d.lgs. 152/2006

    Richiamato nel quadro definitorio del codice dell’ambiente.

  • art. 255 d.lgs. 152/2006

    Richiamato nel quadro sanzionatorio della disciplina ambientale.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato quale base della pretesa risarcitoria/regressiva, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie così come prospettata contro la procedura.

  • art. 2051 c.c.

    Invocato per la responsabilità del custode, ma la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse confuso tale regime con quello aquiliano, osservando che la controversia andava risolta sul piano del riparto interno dei costi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla ripartizione dell’onere probatorio; la Corte non ha ravvisato errori del Tribunale sul punto.

  • art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Evocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice civile non potesse modificare l’atto amministrativo e per la questione del nesso causale.

  • art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Evocato nel medesimo contesto delle censure sul potere del giudice civile rispetto agli atti amministrativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Quando un bene immobile acquistato in sede concorsuale è gravato da rifiuti o da obblighi ambientali già noti, la controversia sul rimborso delle spese di bonifica può assumere natura interna tra procedura e aggiudicatario, distinta dall’obbligazione pubblicistica di rimozione verso l’autorità amministrativa.
  • L’aggiudicatario che, in esecuzione di un’ordinanza ambientale, sostiene spese per la rimozione dei rifiuti può in astratto agire in regresso verso il soggetto responsabile; tuttavia il regresso può essere escluso quando il bando di vendita e gli atti della procedura abbiano allocato il rischio economico e l’acquirente abbia accettato consapevolmente tali condizioni.
  • Nel giudizio di legittimità, una censura è inammissibile quando colpisce un passaggio motivazionale svolto solo ad abundantiam e non decisivo per la ratio decidendi.
  • Non è corretta la sovrapposizione tra la disciplina della responsabilità aquiliana e quella del riparto interno di costi derivanti da un’operazione di bonifica: prima occorre verificare se esista una responsabilità risarcitoria, poi, eventualmente, come si distribuiscano economicamente gli oneri tra i soggetti tenuti alla rimozione.
  • Ai fini della prova del credito da regresso o rimborso, assumono rilievo decisivo gli atti della procedura di vendita, le clausole del bando, il prezzo di aggiudicazione e l’eventuale previsione di un tetto massimo di spesa a carico della procedura, potendo tali elementi escludere la debenza delle somme ulteriormente pretese.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoContenzioso tributarioResponsabilità del custode
RamiFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civileProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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