Regolamento (UE) 2018/32
Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa la direttiva 2014/92/UE fissando, a livello dell’Unione, la terminologia standardizzata e le definizioni dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento. L’obiettivo è favorire la comparabilità delle offerte e delle spese dei conti di pagamento, anche su base transfrontaliera, garantendo un linguaggio uniforme per i consumatori. Le definizioni sono raccolte nell’allegato e riguardano i servizi bancari di uso comune presenti almeno nella maggioranza degli Stati membri. Il testo è di immediata applicazione in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Stabilisce la terminologia standardizzata dell’Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, con relative definizioni uniformi da includere nell’elenco definitivo previsto dalla direttiva 2014/92/UE.
Ambito di applicazione
Si applica, in tutti gli Stati membri, ai termini e alle definizioni standardizzati dei servizi più comuni collegati a un conto di pagamento individuati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE. Rileva per i prestatori di servizi di pagamento, le banche e gli intermediari che offrono o gestiscono conti di pagamento e i servizi accessori elencati nell’allegato; il regolamento non disciplina altri prodotti o servizi bancari non compresi nell’allegato. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Terminologia standardizzata dell’Unione per i servizi collegati a un conto di pagamento
Il regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione integra la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese dei conti di pagamento, sul trasferimento del conto e sull’accesso a un conto con caratteristiche di base. Esso risponde all’esigenza di fissare una terminologia uniforme per i servizi bancari più rappresentativi, così da facilitare la comprensione delle offerte da parte dei consumatori e consentire confronti più agevoli, anche in ambito transfrontaliero. I considerando chiariscono che la selezione dei termini tiene conto dei servizi comuni alla maggioranza degli Stati membri e dei loro elementi essenziali.
Base normativa e finalità
Il provvedimento è adottato dalla Commissione in base alla direttiva 2014/92/UE, articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, che demanda alla Commissione la definizione dei termini e delle definizioni standardizzati. La Commissione specifica di essersi avvalsa dei progetti di norme tecniche di regolamentazione predisposti dall’ABE (Autorità bancaria europea), previa consultazione pubblica e analisi costi/benefici, nonché con il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario.
Ambito dei termini standardizzati
L’articolo 1 dispone che i termini standardizzati dell’Unione e le relative definizioni dei servizi più comuni collegati a un conto di pagamento siano stabiliti nell’allegato. L’allegato riporta, per ciascuno Stato membro e nella rispettiva lingua nazionale, i termini da utilizzare per i servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri.
Contenuto sostanziale delle definizioni
Le definizioni standardizzate riguardano i principali servizi associati al conto di pagamento:
- tenuta/gestione del conto, intesa come operatività del conto per l’uso da parte del cliente;
- carta di debito, con addebito immediato e integrale di ciascuna transazione;
- carta di credito, con addebito totale o parziale in data convenuta delle transazioni effettuate in un periodo concordato, secondo il contratto di credito per gli eventuali interessi;
- fido o scoperto autorizzato, basato su accordo preventivo che fissa importo massimo, commissioni e interessi;
- bonifico/trasferimento a credito, eseguito dal prestatore su istruzione del cliente verso altro conto;
- ordine permanente, quale trasferimento regolare di importo fisso;
- addebito diretto, in cui il cliente autorizza un terzo beneficiario a dare istruzione al prestatore per trasferire somme dal conto del cliente al conto del beneficiario, con importi anche variabili;
- prelievo di contante, ossia il ritiro di contante dal conto.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Terminologia standardizzata e definizioni uniformi
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene i termini standardizzati dell’Unione e le corrispondenti definizioni dei servizi più comuni collegati a un conto di pagamento, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/92/UE. Il criterio seguito è quello dei servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri.
Servizi coperti dall’allegato
L’allegato include, come servizi standardizzati: tenuta/gestione del conto; rilascio o fornitura di carta di debito; rilascio o fornitura di carta di credito; fido/scoperto autorizzato; bonifico/trasferimento a credito; ordine permanente; addebito diretto; prelievo di contante. Le definizioni uniformano la descrizione del ruolo del prestatore del conto, delle modalità di addebito e della natura ricorrente o variabile del pagamento.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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