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Sentenza

Sentenza n. 13619/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari: a) del punteggio assegnato ai titoli di studio dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione del concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti, ex Area II, F2, nella parte in cui si attribuiscono alla ricorrente 0,5 punti per il possesso della Laurea Magistrale Filologia Moderna (LM 14) e non 2,5 punti; b) della graduatoria del profilo Funzionario per la Comunicazione Istituzionale del concorso sub a), pubblicata il 22 aprile 2026 e rettificata il 18 maggio 2026, nella parte in cui si inserisce la ricorrente in 11° posizione con 28,5 punti; per quanto di ragione: c) dell’art. 8 del Bando di concorso, se interpretato nel senso di valutare in maniera unitaria il percorso accademico composto da laurea triennale + laurea magistrale, escludendo l’attribuzione di 2,5 punti per il possesso della laurea magistrale anche se titolo diverso da quello valido ai fini dell’ammissione al concorso; d) dei verbali n. 6, 7 e 8 della Commissione esaminatrice afferenti alla fase di valutazione titoli ed alla formazione della graduatoria di merito; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi della ricorrente; per l’accertamento del diritto: f) alla valutazione della laurea magistrale in Filologia Moderna (LM 14) come titolo aggiuntivo, in applicazione del criterio di cui al punto 3.d dell’art. 8 del bando, ed alla conseguente attribuzione di 2 punti ulteriori, rispetto ai 0,5 punti già attribuiti a causa dell’errato inquadramento del titolo tra quelli di ammissione, e, quindi, all’attribuzione di 2,5 punti complessivi per la laurea magistrale; per la condanna: g) dell’Amministrazione resistente al riconoscimento del suddetto punteggio ed alla conseguente rettifica del punteggio complessivamente attribuito alla ricorrente e della posizione in graduatoria attualmente occupata

Giustizia amministrativa202607163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione di 0,5 punti anziché 2,5 per una laurea magistrale e conseguente collocazione nella graduatoria concorsuale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il punteggio attribuito ai titoli e la graduatoria del concorso indetto dal Ministero del Turismo per il reclutamento di 180 unità di personale, contestando la valutazione della laurea magistrale in Filologia Moderna (LM-14). Ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 8 del bando, dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, della tabella delle equiparazioni tra lauree allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009, nonché dei principi di par condicio concorsuale, ragionevolezza, buon andamento, imparzialità e giusto procedimento. Ha inoltre denunciato difetto di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, disparità di trattamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che la laurea magistrale dovesse essere valutata come titolo aggiuntivo, con attribuzione di 2 punti ulteriori rispetto agli 0,5 già riconosciuti, per un totale di 2,5 punti. Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha riesaminato la posizione della candidata e ha corretto il punteggio, collocandola al sesto posto con 30,5 punti. La controinteressata costituita aveva preannunciato un ricorso incidentale per il riconoscimento di un maggiore punteggio, ma non lo ha poi proposto e ha anch'essa chiesto la cessazione della materia del contendere dopo la rettifica del proprio punteggio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la ricorrente avesse conseguito integralmente il bene della vita perseguito, ossia la corretta valutazione del titolo e l'utile collocazione in graduatoria. La sopravvenuta rettifica amministrativa ha eliminato l'utilità concreta della decisione di annullamento. Il Tribunale ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione aveva riconosciuto l'errore nell'attribuzione del punteggio solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.500 euro, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sono state invece compensate le spese nei rapporti con la controinteressata costituita, il controinteressato non costituito, Formez PA e la Commissione RIPAM, anche perché la controinteressata non aveva formalizzato il ricorso incidentale preannunciato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 42 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dalla controinteressata per preannunciare la proposizione di un ricorso incidentale, che non è stato poi depositato.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi applicabili alle procedure concorsuali pubbliche e alla corretta valutazione dei titoli.

  • artt. 2 e 8 del bando di concorso

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'art. 8 disciplinava la valutazione dei titoli; la controversia riguardava l'inquadramento della laurea magistrale come titolo di ammissione o come titolo aggiuntivo.

  • decreto interministeriale 9 luglio 2009

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La ricorrente lo ha richiamato per la tabella delle equiparazioni tra lauree del vecchio ordinamento, lauree magistrali e lauree specialistiche.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Il giudice ha definito il giudizio in forma semplificata dopo avere sentito le parti.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, anche per effetto di un provvedimento sopravvenuto dell'amministrazione, il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita perseguito e viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento.
  • Quando l'amministrazione corregge l'atto impugnato soltanto dopo la proposizione del ricorso e riconosce l'errore originariamente commesso, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • La mancata proposizione del ricorso incidentale preannunciato dalla controinteressata impedisce che quest'ultima formuli domande processuali nei confronti dell'amministrazione; nei suoi rapporti con le altre parti possono pertanto ricorrere giustificati motivi di compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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