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Ordinanza

Ordinanza n. 433/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento dell' Ordinanza di abbattimento n. 47 del 11.11.2025 avente ad oggetto tutela della pubblica e privata incolumità e del decoro urbano - demolizione del fabbricato abbandonato e pericoloso (con rimozione delle sue macerie) in Cancello ed Arnone (CE) Via Consolare (Particella 5074 - Foglio 22) di proprietà A.C.E.R. notificata a mezzo PEC ad A.C.E.R. il 11/11/2025 assunta al protocollo A.C.E.R. al n. 0188899 12/11/2025 - come emessa dal Comune di Cancello ed Arnone nonché verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico in data 11.11.2025 - prot. 19611, non comunicato e comunque la precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 35 del 30.09.2022 come richiamata dall'attuale ordinanza n. 47/2025 avente ad oggetto "la demolizione e rimozione macerie del fabbricato sito in Cancello ed Arnone (CE) Via Consolare (Particella 5074 - Foglio 22) di proprietà dell'Istituto Autonomo Per Le Case Popolari, ora A.C.E.R.";

Giustizia amministrativa202600070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente di demolizione ad horas di un fabbricato abbandonato e pericoloso, con rimozione delle macerie, nonché gli atti presupposti richiamati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente proprietario)

La controversia

A.C.E.R. Campania ha impugnato l'ordinanza comunale n. 47 dell'11 novembre 2025, adottata ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 267/2000, con cui il Comune ha disposto la demolizione urgente di un fabbricato di proprietà dell'ente e la rimozione delle macerie. Sono stati contestati, in sede cautelare, il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità. In particolare, l'ordinanza si fondava su un nuovo sopralluogo che attestava il peggioramento dello stato di degrado, ma non risultava corredata da un'approfondita istruttoria tecnica comparativa idonea a dimostrare che le opere provvisionali di messa in sicurezza, già ritenute sufficienti dal Comune nel 2023 per eliminare temporaneamente i pericoli, fossero divenute del tutto inefficaci e che sussistesse un pericolo grave, attuale e imminente tale da rendere necessaria la demolizione immediata. È stata inoltre dedotta la mancata considerazione di misure intermedie e meno invasive, quali il rafforzamento delle opere provvisionali o il monitoraggio strumentale delle lesioni. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto dubbia la sussistenza dei rigorosi presupposti del potere contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000: il pericolo deve essere grave, attuale e imminente e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. La precedente ordinanza comunale n. 12 del 4 aprile 2023 aveva revocato l'ordinanza n. 35/2022, riconoscendo che i lavori provvisionali eseguiti da A.C.E.R. erano sufficienti a eliminare temporaneamente i pericoli. Il nuovo provvedimento, pur richiamando il peggioramento del degrado, non appariva sorretto da un'istruttoria tecnica approfondita e comparativa tale da dimostrare l'inefficacia sopravvenuta di tali opere e la necessità della demolizione ad horas. Il TAR ha inoltre rilevato che la demolizione è la misura più radicale e irreversibile e deve essere giustificata dall'impossibilità di adottare rimedi intermedi meno invasivi; non risultava che il Comune avesse valutato il rafforzamento delle opere provvisionali o il monitoraggio strumentale dello stato fessurativo. La risalenza della situazione di criticità, conosciuta da anni, non esclude l'attualità del pericolo, ma indebolisce il requisito dell'imprevedibilità e dell'urgenza assoluta. Quanto al periculum in mora, il giudice lo ha ritenuto palese e immanente, poiché l'esecuzione immediata avrebbe comportato la distruzione definitiva dell'immobile e un danno patrimoniale irreversibile, vanificando l'eventuale tutela di merito. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica del 6 ottobre 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare, considerata la natura del conflitto tra enti pubblici.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    costituisce un rimedio straordinario, il cui esercizio è subordinato alla sussistenza di presupposti rigorosi, quali un pericolo grave, attuale e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento

    Il potere contingibile e urgente richiede un pericolo grave, attuale e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari; l'adozione della demolizione immediata deve essere adeguatamente istruita e giustificata.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, accolta dal TAR mediante sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Il potere di ordinanza contingibile e urgente può essere esercitato soltanto in presenza di un pericolo grave, attuale e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile mediante gli strumenti ordinari dell'ordinamento.
  • Quando l'amministrazione dispone in via d'urgenza la demolizione di un immobile, deve svolgere un'istruttoria tecnica approfondita e comparativa, idonea a dimostrare l'inefficacia sopravvenuta delle precedenti misure di sicurezza e l'effettiva necessità della demolizione immediata.
  • La demolizione costituisce la misura più radicale e irreversibile e, in applicazione del principio di proporzionalità, può essere imposta in via d'urgenza solo dopo avere verificato l'insufficienza o l'impraticabilità di misure intermedie e meno invasive.
  • La risalenza nel tempo di una situazione di criticità conosciuta dall'amministrazione non esclude di per sé l'attualità del pericolo, ma indebolisce il requisito dell'imprevedibilità e dell'urgenza assoluta necessario per omettere soluzioni graduali e meno distruttive.
  • L'esecuzione immediata di un ordine di demolizione determina un periculum in mora grave e irreparabile quando comporta la distruzione definitiva del bene, poiché renderebbe inutile un'eventuale successiva pronuncia favorevole nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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