Cassazione Penale, Sentenza n. 33560/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la mancata declaratoria di prescrizione già avvenuta (sostenuta essere dicembre 2021) nonostante la sospensione di 168 giorni; con un secondo motivo sosteneva che la prescrizione fosse maturata durante il procedimento di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretto il calcolo della prescrizione operato dalla Corte d'appello: per il delitto di cui all'art. 337 c.p. il termine prescrizionale minimo, tenuto conto della recidiva reiterata (aumento della metà ex art.157, co.2), è di 7 anni e 6 mesi; a tale termine è applicata la maggiorazione del 2/3 ex art.161, co.2 (per la recidiva reiterata), che porta il termine massimo a 12 anni e 6 mesi decorrenti dal 22/6/2011. Considerata la sospensione di 168 giorni, il termine massimo non era spirato alla data della sentenza di secondo grado; la prescrizione è stata pertanto fissata al 9/6/2024. Di conseguenza i motivi del ricorso sono stati dichiarati infondati e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art.23, comma 8 (convertito nella L. 176/2020) e successive modificazioni
La norma ha consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha solo preso atto della procedura speciale applicabile al dibattimento del ricorso.
art. 337 c.p.
Norma sostanziale relativa al reato contestato (prescrizione e decorrenza degli effetti), la Corte ha ritenuto che il relativo termine massimo di prescrizione non fosse decorso.
artt. 582, 585 c.p.
Riferimento ai reati di lesioni contestati: la Corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione per le lesioni, principio che non è stato riformato dalla Cassazione nel presente ricorso.
art. 157, comma 2, c.p.
Prevede l'aumento della pena (e quindi incide sul termine prescrizionale minimo) per la recidiva reiterata: la Corte ha applicato l'aumento della metà al termine minimo.
art. 161, comma 2, c.p.
Stabilisce l'aumento del termine massimo di prescrizione (proroga) in presenza di determinate circostanze; la Corte ha applicato l'incremento del 2/3 in relazione alla recidiva reiterata per determinare il termine massimo.
art. 99, comma 4, c.p.
Regola la recidiva reiterata; la Corte l'ha considerata come circostanza ad effetto speciale che incide sia sul termine base (art.157) sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo (art.161).
Art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU (richiamato in motivazione)
La Corte ha affrontato il tema del ne bis in idem sostanziale e ha ritenuto che l'applicazione della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione non contrasti con la giurisprudenza CEDU (caso Zolotukhin) poiché l'istituto della prescrizione non rientra nella tutela di quel principio in quella sede.
Massime di principio
- Quando è contestata la recidiva reiterata, essa può incidere sul calcolo sia del termine prescrizionale minimo (art.157, co.2), sia, se vi sono atti interruttivi, sull'estensione del termine massimo (art.161, co.2); non si tratta necessariamente di un doppio conteggio vietato dal principio "ne bis in idem".
- La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione vincola le questioni di diritto decise, ma non impedisce alla corte di merito di ricalcolare correttamente i termini prescrizionali sulla base dei criteri di diritto stabiliti dalla Cassazione stessa; passaggi argomentativi di fatto nella motivazione della sentenza rescindente non vincolano nello stesso modo.
- Per valutare se la prescrizione è maturata occorre: 1) determinare il quantum edittale del reato; 2) applicare gli aumenti dovuti per recidiva (art.157) per ottenere il termine minimo; 3) valutare eventuali aumenti del termine massimo (art.161) in presenza di atti interruttivi; 4) computare sospensioni e giorni di sospensione processuale (es. 168 gg.) e verificare le date esatte di decorrenza (data del fatto) e di eventuali atti interruttivi o sentenze.
- La prescrizione può maturare anche durante il giudizio di cassazione, ma il calcolo deve tenere conto di tutte le regole applicabili (aumenti per recidiva, atti interruttivi, sospensioni). Le eccezioni devono essere valutate con il corretto computo cronologico e giuridico.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale su come far valere la recidiva ai fini prescrizionali, la pronuncia della Cassazione che adotta un orientamento consolidato prevale e deve essere seguita dalle corti di merito; è preferibile applicare regole chiare e predeterminate per evitare arbitrarietà nel calcolo.
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