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Sentenza

Sentenza n. 1134/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 123/2024, relativa all’assegnazione delle somme spettanti sulla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 123/2024 del Tribunale di Crotone, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente e ad assegnarvi le somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento di quanto previsto dalla sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’obbligazione oggetto della sentenza posta in esecuzione era stata adempiuta dall’amministrazione nel corso del giudizio. In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non è stata quindi adottata alcuna ulteriore misura di ottemperanza. Considerata la soccombenza virtuale dell’amministrazione, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 828,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata poiché, nel corso del giudizio, l’amministrazione ha adempiuto integralmente all’obbligo oggetto della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo stabilito dal giudicato, viene meno l’utilità concreta della domanda esecutiva e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente non impedisce la regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento dell’amministrazione deve essere riferito allo specifico comando contenuto nel giudicato; una volta accertata la completa esecuzione, non sono necessarie ulteriori misure attuative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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