Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1944/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 80/2025 emessa in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Lecco.

Giustizia amministrativa202504578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 80/2025 del Tribunale di Lecco, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico considerato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, docenti a tempo determinato, hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata spontanea esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 80/2025 del Tribunale di Lecco. Tale sentenza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 maggio 2025, aveva riconosciuto il diritto di ciascun ricorrente al beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici considerati, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Nel corso della camera di consiglio è stato dichiarato che il Ministero aveva adempiuto dopo la proposizione del ricorso nei confronti di tutti i ricorrenti, ad eccezione di Antonella Zeffiro, il cui credito riguardava gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento ai nove ricorrenti nei cui confronti il Ministero aveva adempiuto nelle more del giudizio. Quanto alla posizione di Antonella Zeffiro, il ricorso è stato accolto, poiché risultava non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l'ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, essendo la sentenza di cognizione passata in giudicato e stata notificata al Ministero. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che potrà essere investito direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Le spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Lecco, della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    condizioni previste dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997

    È richiamato quale ulteriore presupposto applicabile all'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando la pronuncia sia passata in giudicato e sia stata notificata all'amministrazione, purché quest'ultima non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Se l'amministrazione adempie integralmente nelle more del giudizio di ottemperanza, con riferimento a una parte dei ricorrenti, la materia del contendere cessa limitatamente a tali posizioni; il giudizio prosegue invece per le posizioni ancora insoddisfatte.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
  • Quando l'attività affidata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso specifico al commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.