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Sentenza

Sentenza n. 1094/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del Decreto N. -OMISSIS-– avente ad oggetto il rigetto della istanza DICHIARAZIONE EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE PRESENTATA DA FOUDALI ABDELALI IN FAVORE DI -OMISSIS- NATO IL-OMISSIS- A -OMISSIS-; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere il permesso temporaneo ai sensi del citato art. 103 – comma 1 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34. e la CONDANNA del ministero dell'interno – Prefetto di RAVENNA – a disporre il rilascio del permesso temporaneo di soggiorno a favore del signor -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare e mancato rilascio del permesso temporaneo di soggiorno ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza presentata dal datore di lavoro per l'emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare. L'Amministrazione aveva ritenuto insussistente il requisito della presenza del lavoratore in Italia nel periodo previsto dall'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, sulla base dell'informazione risultante dal Sistema d'informazione Schengen relativa a un decreto di espulsione emesso dalle autorità francesi il 3 giugno 2020. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione avesse desunto la sua assenza dall'Italia dal solo provvedimento francese, senza verificare se egli si trovasse stabilmente in Italia prima dell'8 marzo 2020, e ha richiamato quale elemento di prova l'avvenuta presentazione di un'istanza di riconoscimento della protezione internazionale. Ha inoltre contestato l'omessa valutazione della situazione complessiva e degli elementi sopravvenuti riguardanti la sua posizione. Prima del diniego, lo Sportello Unico aveva inviato al datore di lavoro il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990; nel termine assegnato non erano state presentate osservazioni o documentazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. La disciplina dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 richiede che il lavoratore straniero sia stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 oppure abbia soggiornato in Italia anteriormente a tale data sulla base di una dichiarazione di presenza o di documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, egli non deve avere lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. Nel caso concreto, il decreto di espulsione adottato dalle autorità francesi il 3 giugno 2020, acquisito dalla Questura mediante interrogazione del SIS, dimostrava oggettivamente che il ricorrente aveva lasciato l'Italia in una data antecedente e prossima a quella del provvedimento francese. Tale elemento, non contestato e non contrastato da prova contraria, è stato ritenuto idoneo e sufficiente a soddisfare l'istruttoria necessaria per decidere l'istanza. La mera presentazione di una domanda di protezione internazionale è stata giudicata una circostanza dedotta ma non provata e, comunque, non idonea a dimostrare la presenza fisica in Italia nel periodo rilevante. Neppure la situazione complessiva dello straniero o gli elementi sopravvenuti potevano superare l'assenza di un requisito legale. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, poiché il diniego indicava gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dava conto dell'istruttoria svolta e consentiva di ricostruire l'iter logico seguito. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    i lavoratori stranieri “devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”; “in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020”

    Il requisito della presenza in Italia dall'8 marzo 2020 deve essere provato mediante i documenti o gli accertamenti indicati dalla norma; un provvedimento di espulsione adottato da un'autorità estera, acquisito tramite il SIS e riferito a una data successiva e prossima a quella rilevante, può dimostrare l'avvenuto allontanamento dal territorio italiano, impedendo il perfezionamento del requisito.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di rigetto consente al destinatario di presentare osservazioni e documentazione sui motivi ostativi; nel caso concreto, il mancato deposito di osservazioni ha lasciato non contestato l'elemento relativo all'assenza dal territorio nazionale.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il diniego è adeguatamente motivato quando indica gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e consente di ricostruire l'istruttoria e l'iter logico seguito dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Ai fini della procedura di emersione prevista dall'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, il lavoratore straniero deve dimostrare, secondo le modalità previste dalla disposizione, la presenza in Italia anteriormente all'8 marzo 2020 e, in ogni caso, il mancato allontanamento dal territorio nazionale a decorrere da tale data.
  • Un decreto di espulsione adottato da un'autorità straniera in una data successiva e prossima all'8 marzo 2020, acquisito dall'Amministrazione mediante il Sistema d'informazione Schengen, costituisce prova idonea dell'assenza del cittadino straniero dal territorio italiano, salvo che siano forniti elementi contrari.
  • La mera presentazione di un'istanza di protezione internazionale, se non accompagnata da documentazione comprovante la presenza fisica in Italia nel periodo rilevante, non dimostra il possesso del requisito richiesto per l'emersione dal lavoro irregolare.
  • La motivazione del diniego è sufficiente quando individua il requisito legale ritenuto insussistente, indica gli elementi istruttori utilizzati dall'Amministrazione e consente di ricostruire le ragioni della decisione; non è necessario procedere a una valutazione della situazione complessiva dello straniero quando essa non può superare l'assenza di un presupposto di legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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