Ordinanza n. 474/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del bando di gara pubblicato sulla piattaforma ANAC il 24 dicembre 2025, con cui So.Re.Sa. S.p.A. ha indetto una procedura aperta per la stipula di una convenzione quadro relativa ai servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori alla quale possono aderire le Aziende Ospedaliere e Territoriali del Sistema Sanitario della Regione Campania e della Regione Molise; - del disciplinare di gara, del capitolato, dello schema di convenzione e di tutti gli altri atti di gara, ivi inclusi i chiarimenti pubblicati nelle more della presentazione delle offerte; - degli atti dell’istruttoria e, in particolare, del documento inerente la progettazione del servizio, ai sensi dell’art. 41, commi 12, 13 e 14, e art. 4 bis Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023; - della delibera di indizione e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti inerenti la gara, ivi compresi gli atti dell’istruttoria, quand’anche non conosciuti, con particolare riferimento a quelli assunti a presupposto dell'elaborazione della base d'asta e del calcolo del costo del lavoro; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, disciplinare, capitolato, schema di convenzione e ulteriori atti della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori alle aziende sanitarie della Campania e del Molise
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura aperta indetta da So.Re.Sa. S.p.A., chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati dedotti tre motivi di ricorso, dei quali il primo e il terzo sono stati ritenuti privi, allo stato della cognizione sommaria, di fumus boni juris. Con il secondo motivo è stata contestata la determinazione della base d'asta, perché la stazione appaltante avrebbe utilizzato il costo medio orario della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali vigenti per la Campania senza considerare gli aumenti derivanti dal rinnovo del CCNL di settore intervenuto nel giugno 2025. La ricorrente ha inoltre evidenziato le conseguenze pregiudizievoli che una base d'asta non aggiornata avrebbe prodotto sulla regolarità e funzionalità della gara.
La decisione
Il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni juris con riferimento al primo e al terzo motivo, mentre ha ravvisato profili di fondatezza nel secondo motivo, quantomeno per vizio di istruttoria. Le tabelle ministeriali richiamate dalla stazione appaltante, contenute nel Decreto Direttoriale n. 74 del 25 novembre 2024, non risultavano aggiornate al rinnovo del CCNL di settore del giugno 2025. Inoltre, il progetto predisposto ai sensi degli artt. 41, comma 12, e 4-bis dell'Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023 indicava il CCNL Multiservizi con codice CNEL K574, apparentemente riferito al contratto valido sino al 30 giugno 2025, senza richiamare il diverso codice K578 relativo al CCNL più recente. Secondo il TAR, tale documentazione non dimostrava che il rinnovo contrattuale fosse stato effettivamente considerato nella determinazione del costo della manodopera e della base d'asta. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione dell'imminente scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 26 febbraio 2026. La domanda cautelare è stata quindi accolta nei limiti della motivazione, con sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e fissazione dell'udienza pubblica di merito al 29 aprile 2026. È stato lasciato impregiudicato il potere dell'Amministrazione di riconsiderare la base d'asta e di adottare gli accorgimenti necessari per tenere conto dei maggiori costi derivanti dalla più recente contrattazione collettiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato congiuntamente il fumus boni juris e il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati.
art. 41, comma 12, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento della progettazione del servizio e della necessità di verificare gli elementi utilizzati per la determinazione della base d'asta e del costo della manodopera.
art. 4-bis Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione al progetto del servizio; la documentazione progettuale non è stata ritenuta idonea a dimostrare che il rinnovo del CCNL fosse stato effettivamente considerato.
art. 41, commi 13 e 14, d.lgs. 36/2023
Richiamati tra le disposizioni applicabili agli atti di progettazione e alla determinazione degli elementi economici della procedura, nell'ambito della contestazione sul costo della manodopera.
Decreto Direttoriale n. 74 del 25 novembre 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Contiene le tabelle ministeriali del costo medio orario del personale dei servizi di pulizia, disinfestazione e multiservizi; il TAR ha rilevato che non risultavano aggiornate al rinnovo del CCNL del giugno 2025.
Massime di principio
- Nella determinazione della base d'asta di una gara per servizi labour intensive, la stazione appaltante deve verificare che il costo della manodopera rifletta, per quanto ragionevolmente possibile, gli aumenti derivanti dal più recente rinnovo del contratto collettivo di settore, anche quando utilizza tabelle ministeriali precedenti non ancora aggiornate.
- L'utilizzo di tabelle ministeriali del costo medio orario non esonera la stazione appaltante dall'obbligo di svolgere un'istruttoria attuale e concreta, qualora intervenga un rinnovo del CCNL successivo alla pubblicazione delle tabelle.
- La mera indicazione del settore contrattuale in un documento progettuale non dimostra l'effettiva considerazione del CCNL più recente quando il codice identificativo richiamato appare riferibile a una precedente versione del contratto collettivo.
- La mancata considerazione, nella costruzione della base d'asta, dei maggiori costi del lavoro derivanti dal rinnovo del CCNL può integrare un vizio di istruttoria e giustificare, in presenza di un pregiudizio imminente alla regolarità della gara, la sospensione cautelare degli atti di gara.
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