Cassazione Civile, Ordinanza n. 33902/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Il procedimento trae origine dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’opposizione inammissibile perché tardiva, ritenendo che il provvedimento di liquidazione fosse entrato nella sfera di conoscibilità dell’ufficio del pubblico ministero attraverso l’annotazione "al visto PM" nel fascicolo, in data 20 luglio 2018. Con il ricorso per cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, che il decreto non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili; inoltre ha contestato che fosse stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era mai stata comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure e le ha ritenute inammissibili, osservando anzitutto che il ricorso era privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, e comunque che il giudice di merito aveva correttamente ritenuto tardiva l’opposizione, sia perché la conoscenza del provvedimento poteva desumersi da una forma equipollente di comunicazione, sia perché l’impugnazione era stata proposta ben oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva dichiarato tardiva e quindi inammissibile l’opposizione del pubblico ministero contro il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale del ricorrente e della mancata difesa dell’intimato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
La Corte utilizza il rito camerale semplificato per la decisione del ricorso in sede di legittimità.
art. 136 c.p.c.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
La comunicazione del provvedimento può avvenire anche con modalità equipollenti, purché idonee a garantire effettiva conoscenza al destinatario.
art. 702-bis c.p.c.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
Richiamato come parametro del procedimento sommario e del regime di comunicazione del provvedimento.
art. 327 c.p.c.
termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.
Il termine lungo si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche quando non siano state effettuate comunicazioni o notificazioni, decorrendo dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa, essendo tale requisito necessario per consentire il controllo di legittimità.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può essere validamente assicurata anche in forma equipollente rispetto a quella formalmente prevista, purché risulti che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto.
- Se l’impugnazione viene proposta oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento, essa è tardiva; in ogni caso, per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio opera anche il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono, di per sé, a escludere la conoscenza legale o equipollente del provvedimento quando dagli atti risulti che esso sia entrato nella sfera di conoscibilità dell’ufficio.
- Quando il ricorso è proposto dal pubblico ministero quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non segue la condanna alle spese, anche in caso di soccombenza.
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