Sentenza n. 5292/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. 4 del 26.06.2025 nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o ad essa connessi, emessa dal Comune di Formello e notificata in pari data
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che ha vietato per due anni il pascolo di bovini, ovini, caprini e suini nelle località comunali Sorbo e Le Bosseta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’ordinanza sindacale deducendo, anzitutto, l’assenza dei presupposti di estrema urgenza propri dell’ordinanza contingibile e urgente, poiché la tubercolosi bovina costituiva una situazione risalente e ricorrente e il Comune aveva in precedenza escluso particolari pericoli. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità e la contraddittorietà dell’azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che l’ordinanza non spiegasse il mutamento del quadro generale né l’aggravamento del rischio; che fosse contraddittoria rispetto al precedente provvedimento dell’ASL, recante l’abbattimento dei capi bovini degli allevamenti della zona; che il divieto di pascolo le impedisse di fatto ogni attività agricola e zootecnica, con danno economico; e che il Comune avesse dapprima locato un terreno nella zona interessata dall’epidemia e poi attribuito agli allevatori la responsabilità della situazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Quanto alla motivazione, ha rilevato che l’ordinanza richiamava puntualmente la nota dell’ASL del 6 giugno 2025 e il parere dell’Osservatorio epidemiologico del 19 maggio 2025. La nota dell’ASL sollecitava espressamente l’interdizione del pascolo per almeno due anni, sulla base del punto 2.1 dell’allegato 2d del DM 2 maggio 2024, secondo cui i micobatteri possono persistere nei pascoli fino a due anni; tale periodo è stato ritenuto sufficiente a rendere trascurabile il rischio di persistenza dell’agente patogeno. Il giudice ha quindi ritenuto adeguatamente esplicitati i presupposti di fatto e il percorso logico-giuridico dell’ordinanza. Quanto all’urgenza, pur riconoscendo che la tubercolosi bovina fosse presente da tempo, il TAR ha ritenuto che l’interdizione del pascolo trovasse la propria giustificazione nel sopravvenuto peggioramento della situazione, concretizzatosi nell’ordinanza di abbattimento dei capi infetti, e nella conseguente necessità di risanare i territori potenzialmente contaminati e prevenire la recrudescenza della malattia. È stata esclusa anche la contraddittorietà con lo stamping out, poiché il divieto di pascolo costituisce misura complementare, con la medesima finalità di eradicazione della tubercolosi bovina. Le ulteriori contraddizioni dedotte sono state ritenute insussistenti perché riferite ad atti concernenti profili distinti. Il TAR ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva specificamente impugnato né i pareri richiamati nell’ordinanza né il punto 2.1 dell’allegato 2d del DM 2 maggio 2024, non potendo la generica formula di impugnazione degli atti presupposti estendere validamente l’impugnazione a tali atti. Spese compensate.
Norme richiamate
punto 2.1, allegato 2d, DM 2 maggio 2024
Resistenza dei micobatteri nell’ambiente • Locali: fino a 2 anni. • Acqua: fino ad 1 anno. • Terreno: fino a 2 anni. • Pascoli: fino a 2 anni. • Letame fino a 2 anni.
La persistenza dei micobatteri nei pascoli fino a due anni giustifica, secondo il giudice, l’interdizione del pascolo per almeno tale periodo come misura di risanamento dei territori potenzialmente infetti, complementare all’abbattimento dei capi infetti.
Massime di principio
- Il requisito dell’urgenza di un’ordinanza contingibile e urgente può risultare integrato da un peggioramento della situazione sanitaria preesistente e dalla necessità di adottare misure immediate di risanamento e prevenzione, anche quando il fenomeno patogeno sia noto da tempo.
- Un’ordinanza sindacale di interdizione del pascolo è adeguatamente motivata quando richiama pareri e atti tecnici dell’autorità sanitaria che individuano il rischio di persistenza dell’agente patogeno, il periodo necessario per neutralizzarlo e il nesso tra la misura adottata e l’obiettivo di eradicazione della malattia.
- Il divieto temporaneo di pascolo può costituire misura complementare e non contraddittoria rispetto all’abbattimento dei capi infetti, quando entrambe le misure perseguono la finalità di eradicare una malattia animale e di impedire la ricontaminazione dell’ambiente.
- La contestazione generica degli atti presupposti, formulata senza specifica individuazione e deduzione dei vizi, non è idonea a estendere l’impugnazione ai pareri tecnici o alle disposizioni normative richiamate dal provvedimento impugnato.
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