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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43733/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Firenze con plurimi motivi: (1) rifiuto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovuto al ricovero in comunità terapeutica per disintossicazione; (2) carenza di attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa (Masci Maria Teresa), unica prova a carico; (3) illegittima utilizzazione del comportamento difensivo (assenza dal processo) come elemento probatorio a carico; (4) omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (danno di speciale tenuità) con argomentazione censurata sulla valutazione del valore della collana e delle modalità del reato; (5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante precedenti risalenti e l'avvio di un percorso terapeutico; (6) illegittimità della multa inflitta, superiore al massimo edittale vigente al momento del fatto (1.200 euro vs massimo edittale 1.032 euro); (7) carenza di motivazione circa la quantificazione della pena, sensiblemente sopra i minimi edittali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso ritenendoli manifestamente infondati o aspecifici: ha confermato la valutazione dei giudici di merito sul rifiuto del rinvio (l'ospitalità volontaria in comunità terapeutica non equivale automaticamente a legittimo impedimento), ha ritenuto affidabile e ripetuto il riconoscimento della vittima (valido anche l'identificazione in aula), ha escluso l'illegittimo uso dell'assenza processuale come elemento decisivo, ha ritenuto corretta la valutazione di non concedere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (la sottrazione di una collana d'oro non è danno di speciale tenuità) e ha considerato legittimo il diniego delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alla pena pecuniaria: la multa irrogata (1.200 euro) è superiore al massimo edittale applicabile al tempo del fatto (1.032 euro), per cui la Corte ha annullato la parte della sentenza relativa alla misura della pena pecuniaria e ha rinviato per nuovo giudizio limitatamente a quella statuizione. La condanna alla pena detentiva (due anni di reclusione) e l'affermazione di responsabilità sono state confermate e dichiarate irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    reato di furto con strappo

    Norma sostanziale applicata per la qualificazione del reato (furto con strappo); la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici della fattispecie in relazione alla condotta descritta (strappo della collana con impossessamento)

  • art. 486 cod. proc. pen.

    impossibilità assoluta a comparire di cui all'art. 486 cod.proc.pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'ospitalità volontaria in una comunità terapeutica, da sola, non integra il legittimo impedimento assoluto a comparire; serve documentazione specifica che attesti l'impossibilità di interrompere il trattamento per ragioni di salute

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, valutato non solo sul valore materiale ma anche sugli effetti complessivi subiti dalla persona offesa; la Corte ha ritenuto che la sottrazione di una collana in oro non costituisce danno di speciale tenuità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato l'art. 133 come ordine di principi da considerare nella quantificazione della pena e ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'appello per la pena detentiva

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte ha distinto la valutazione della recidiva (aumento di pena) dalla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo compatibile il diniego delle attenuanti pur in assenza di applicazione della recidiva

  • art. 164 cod. pen.

    Rilevanza degli indici di personalità dell'imputato per il giudizio prognostico; la Corte ha ritenuto che i precedenti possano legittimamente costituire motivo per escludere le attenuanti generiche

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)

    Norma sul ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato il principio secondo cui denunce di minime incongruenze argomentative non necessariamente determinano l'annullamento quando non decisive per l'esito

Massime di principio

  • La sola ospitalità volontaria in una comunità terapeutica non costituisce automaticamente un legittimo impedimento processuale: serve documentazione specifica che dimostri l'impossibilità di interrompere il trattamento per motivi di salute
  • Il riconoscimento reiterato della vittima (anche mediante indicazione in fascicolo fotografico e conferma in aula con l'imputato presente) è valido e può costituire prova decisiva, salvo elementi forti di contraddizione nell'identificazione
  • L'assenza o la reticenza dell'imputato al processo non può essere usata come unica fonte di prova della colpevolezza, ma riferimenti al comportamento processuale possono essere considerati insieme al complesso probatorio senza costituire di per sé fondamento esclusivo
  • Per riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) è necessario valutare il pregiudizio complessivo e non solo la qualità del bene; beni in oro o di valore ovvio difficilmente rientrano nella speciale tenuità
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche facendo riferimento a un solo elemento ritenuto decisivo (es. precedenti penali e non episodicità): il giudizio sulla personalità dell'imputato è rimesso al giudice del merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se non contraddittorio
  • L'applicazione di una multa superiore al massimo edittale vigente al momento del fatto è illegale e determina l'annullamento limitato alla statuizione sanzionatoria pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio su quella sola questione
  • Nella motivazione della quantificazione della pena, un giudice non è obbligato a commentare ogni elemento favorevole o sfavorevole: è sufficiente che richiami e motivi gli elementi ritenuti decisivi; tuttavia, le discordanze sensibili rispetto alle tabelle edittali richiedono spiegazioni adeguate

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