Sentenza n. 1301/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento dei seguenti atti: Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale - Municipio Roma IV, n. rep. CE/2625/2025 del 12.12.2025, n. Rep. CE/154987/2025 del 12.12.2025, notificata il 16.12.2025, avente ad oggetto “Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciata con determinazione dirigenziale n. 250 del 27/02/2012 e conseguente divieto di prosecuzione dell'attività del locale ubicato in Via di Grotta di Gregna n. 110 - impresa “Casale Gottifredi S.r.l. - partita Iva 11540651004”; - nota di Roma Capitale - Municipio Roma IV, Prot. CE-N° 156570 del 16.12.2025 avente ad oggetto la notificazione della predetta determinazione dirigenziale; comunicazione di avvio del procedimento di Roma Capitale - Municipio Roma IV,, prot. CE-N° 145463 del 24.11.2025, di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciata con determinazione dirigenziale n. 250 del 27/02/2012 e conseguente divieto di prosecuzione dell'attività del locale ubicato in Via di Grotta di Gregna n. 110, successivamente notificata; - nota di Roma Capitale - Municipio Roma IV, Prot. CE-N° 112270 del 22.09.2025 avente ad oggetto “richiesta di accertamento attività di somministrazione in Via di Grotta di Gregna n. 110 e Viale B. Bardanzellu n. 77/V-77/S in relazione agli abusi edilizi riscontrati dalla Direzione Tecnica - rif. nota acquisita al prot. CE/2025/95104 del 30/07/2025 del 30/07/2025 con elenco Determinazioni Dirigenziali di ingiunzione a demolire” notificata in data 16 dicembre 2025; - nota del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, Prot. VE/2025/0069638 del 07.11.2025 avente ad oggetto “riscontro a v.s. nota - prot. CE/112270 del 22.09.2025 - attività commerciale sita in Via Grotta di Gregna n. 110” notificata in data 16 dicembre 2025; - proposta di Determinazione Dirigenziale n. 105271 del 11-12-2025. Repertorio: CE / 2625 / 2025, notificata in data 16 dicembre 2025; - di ogni atto connesso, collegato, consequenziale e presupposto, anche non conosciuto con riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e conseguente divieto di prosecuzione dell'attività, nonché atti endoprocedimentali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha dichiarato la decadenza dall'autorizzazione commerciale, deducendo, per quanto emerge dalla sentenza, l'assenza o l'insussistenza dei presupposti della decadenza, l'illegittimità derivata dall'asserita violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 e la sproporzione e irragionevolezza della misura rispetto alla natura asseritamente minimale degli abusi edilizi. È stata inoltre sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 della legge regionale Lazio n. 22/2019 in riferimento all'art. 3 Cost., sul presupposto che la decadenza dell'intero titolo commerciale sarebbe irragionevole quando la difformità urbanistico-edilizia riguardi soltanto una parte del locale. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione, o mancata coltivazione del giudizio, contro l'ordine di demolizione e per l'impugnazione di atti endoprocedimentali.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa alla comunicazione di avvio del procedimento, alle note della Polizia Locale e alla proposta di determinazione, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'intero ricorso fondata sulla mancata impugnazione o coltivazione dell'impugnazione dell'ordine di demolizione, poiché il giudizio riguarda la distinta decadenza dall'autorizzazione commerciale, fondata anche sull'accertata omessa rimozione degli abusi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, con cui era stata dedotta la violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, in quanto non era più possibile contestare in questa sede la legittimità dell'ordine di demolizione. Ha respinto il primo motivo perché, alla data del 12 dicembre 2025, persistevano gli abusi edilizi indicati ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 dell'ordine di demolizione. La successiva rimozione attestata dalla perizia giurata al 6 gennaio 2026 è stata ritenuta irrilevante in applicazione del principio tempus regit actum. Ha respinto il terzo motivo, ritenendo non sproporzionata né irragionevole la decadenza: l'art. 84, comma 2, lett. e), della legge regionale Lazio n. 22/2019 impone la decadenza quando venga meno la conformità urbanistica ed edilizia dei locali, in coerenza con il principio statale secondo cui tale conformità costituisce condizione indispensabile per l'avvio e la permanenza dell'attività commerciale. Secondo il TAR, anche la difformità relativa a una sola porzione del locale impedisce integralmente la prosecuzione dell'attività, poiché l'autorizzazione individua unitariamente il luogo di esercizio e non è frazionabile in relazione alle diverse componenti dell'immobile. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e comunque irrilevante, anche perché gli abusi erano numerosi e comprendevano la creazione di nuovi volumi chiusi. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 84 legge Regione Lazio n. 22/2019
Impone la decadenza dall'autorizzazione commerciale quando venga meno la conformità urbanistica ed edilizia dei locali in cui l'attività è esercitata.
art. 84, comma 2, lett. e), legge Regione Lazio n. 22/2019
È stato interpretato come norma che collega necessariamente la permanenza del titolo commerciale alla persistente conformità urbanistico-edilizia del locale.
art. 3, comma 7, legge n. 287/1991
Esprime il principio statale secondo cui la conformità urbanistica ed edilizia del locale costituisce condizione indispensabile per l'avvio e la permanenza dell'attività commerciale.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La censura relativa alla sua violazione è stata dichiarata inammissibile perché non era più possibile contestare, nel giudizio contro la decadenza commerciale, la legittimità dell'ordine di demolizione ormai consolidato.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 della legge regionale Lazio n. 22/2019 è stata ritenuta manifestamente infondata e comunque irrilevante.
Massime di principio
- La conformità urbanistica ed edilizia dei locali costituisce condizione indispensabile non soltanto per l'avvio, ma anche per la permanenza dell'attività commerciale di somministrazione; quando tale conformità venga meno, l'amministrazione deve adottare la decadenza dal titolo commerciale nei casi previsti dalla legge.
- La legittimità della decadenza dal titolo commerciale deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente alla data di adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum; la rimozione degli abusi successiva a tale data non rende illegittima la decadenza già adottata.
- La difformità urbanistico-edilizia di una sola porzione del locale può impedire integralmente la prosecuzione dell'attività quando il titolo commerciale individui unitariamente il luogo di esercizio e la disciplina colleghi la validità del titolo alla conformità complessiva dei locali; non è necessario consentire il frazionamento dell'attività tra parti conformi e parti abusive.
- Nel giudizio contro la decadenza dall'autorizzazione commerciale non possono essere dedotti per la prima volta i vizi propri dell'ordine di demolizione ormai consolidato, ferma restando la possibilità di contestare i presupposti fattuali e l'omessa ottemperanza rilevanti per il distinto provvedimento di decadenza.
- La comunicazione di avvio del procedimento, le note istruttorie e la proposta di provvedimento, in quanto atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività, non sono autonomamente impugnabili.
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