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Sentenza

Sentenza n. 1882/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 685/2024 depositata in data 03/12/2024

Giustizia amministrativa202503253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 685/2024, recante condanna al rilascio della carta docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 685/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a loro disposizione la carta docente, per l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico: tre annualità per una ricorrente, cinque per un altro e quattro per la terza. Il Ministero era inoltre stato condannato alle spese, distratte in favore dei difensori, ma tale capo non è stato azionato nel giudizio di ottemperanza. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione della condanna, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. La documentazione prodotta e le dichiarazioni dei ricorrenti attestavano l'assenza di pagamenti, anche parziali; il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito nell'an e nel quantum né ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. Sono stati richiesti anche gli interessi sulle somme riconosciute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile, ritenendo integrato l'inadempimento dopo il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, a fronte dell'assenza di pagamenti e di contestazioni ministeriali. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Ha escluso gli interessi, ritenendo che l'importo della carta docente sia stabilito al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, anche se utilizzato nell'anno successivo. L'ottemperanza non ha riguardato le spese liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore dei difensori. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza e adottare le misure esecutive proprie del giudizio di ottemperanza.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione

    L'importo della carta docente è riconosciuto al valore nominale e non è suscettibile di maggiorazione mediante interessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, l'inottemperanza può essere accertata quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento e l'amministrazione non abbia eseguito, neppure parzialmente, la prestazione dovuta.
  • Quando l'amministrazione, pur costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non fornisce informazioni sull'esecuzione, la mancata contestazione concorre a confermare l'inadempimento risultante dalla documentazione in atti.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine, anche con facoltà di delega interna e con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • L'azione di ottemperanza resta circoscritta ai capi del titolo giudiziale effettivamente azionati; non comprende le spese di lite distratte in favore dei difensori se tali somme non sono state oggetto della domanda esecutiva.
  • Quando la disciplina della prestazione riconosciuta giudizialmente stabilisce l'erogazione al valore nominale senza maggiorazioni, l'importo non può essere incrementato con interessi, neppure per l'utilizzo della prestazione in un periodo successivo a quello di erogazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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