Cassazione Penale, Sentenza n. 25366/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento cautelare reale il tribunale di Torino aveva confermato un decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero nei confronti degli attuali ricorrenti, relativo a caschi da moto e accessori realizzati all'estero ma recanti segni, nomi o claims distintivi che riproducevano i colori e le forme della bandiera italiana, oltre a documentazione contabile concernente importazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti. Il primo motivo di ricorso sosteneva che la condotta dovesse ricadere nell'illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 49-bis, L. 350/2003, perché sui prodotti era indicato "Made in China" e vi era solo il logo della bandiera italiana, senza falsa etichetta di provenienza; si lamentava che il tribunale avesse ritenuto integrato un reato sulla sola base di un segno idoneo a indurre il consumatore in errore. Il secondo motivo deduceva violazione del principio di proporzionalità e genericità delle esigenze probatorie, evidenziando il sequestro di centinaia di caschi e sostenendo che il provvedimento avesse assunto in concreto funzione preventiva. Il terzo motivo lamentava la nullità del sequestro per mancata convalida del pubblico ministero ex art. 355, comma 2, c.p.p., assumendo che la genericità dell'oggetto avesse imposto un successivo decreto di convalida dopo l'intervento della polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Preliminarmente ha rilevato la carenza di interesse a ricorrere di due indagati che avevano proposto ricorso in proprio, poiché i beni sequestrati erano riferibili alla società e i ricorrenti persone fisiche non avrebbero conseguito un'utilità concreta dalla restituzione. Quanto al ricorso proposto nell'interesse della società, ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto operata dal tribunale: l'apposizione su caschi e accessori di segni o immagini del tricolore, pur in presenza dell'indicazione "Made in China", integra la fattispecie penale di falsa o fallace indicazione idonea a indurre il consumatore a credere che il prodotto sia di origine italiana, secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 4, comma 49, L. 350/2003 e dell'art. 517 c.p. Ha inoltre ritenuto nuova, e quindi inammissibile, la doglianza sulle esigenze probatorie, non dedotta in modo specifico nel riesame, e infondata la censura sulla proporzionalità, perché il tribunale aveva spiegato il nesso di pertinenzialità e la necessità di verificare per ciascun bene l'effettiva origine o provenienza. Il terzo motivo è stato respinto perché il decreto del pubblico ministero aveva già individuato con sufficiente precisione i beni e le attività illecite, e l'esecuzione della polizia giudiziaria era risultata pedissequa rispetto al decreto, senza necessità di ulteriore convalida. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 253 c.p.p.
richiamato come norma sulla perquisizione e sul sequestro probatorio, in relazione ai vizi denunciati nei motivi di ricorso
art. 255 c.p.p.
richiamato con riferimento alla disciplina del sequestro probatorio e alle contestazioni sulla sua legittimità
art. 321 c.p.p.
richiamato dai ricorrenti per censurare il sequestro, ma la Corte ha escluso che il provvedimento avesse natura preventiva
art. 355, comma 2, c.p.p.
invocato per sostenere la necessità di convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria; la Corte ha escluso la fondatezza della censura
art. 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003, n. 350
L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
punisce penalmente la falsa o fallace indicazione di provenienza o origine, compreso l'uso di segni o figure idonei a far credere che il prodotto sia di origine italiana
art. 4, comma 49-bis, L. 24 dicembre 2003, n. 350
Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana [...] senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera [...] Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
configura un illecito amministrativo speciale e sussidiario per l'uso ingannevole del marchio da parte del titolare o licenziatario, quando vi siano indicazioni insufficienti ma non falsamente decettive
art. 517 c.p.
norma di riferimento per la punizione penale delle false o fallaci indicazioni di provenienza/origine, richiamata anche dal combinato disposto con la L. 350/2003
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In materia di tutela penale dei prodotti industriali e commerciali, l'apposizione di segni, figure o immagini che evocano l'italianità del prodotto può integrare la fattispecie penale di falsa o fallace indicazione di origine quando, nel complesso della presentazione del bene, induca il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, anche se sia presente un'indicazione estera all'interno o non visibile immediatamente.
- La distinzione tra illecito amministrativo e reato dipende dal grado di decettività della presentazione del prodotto: l'illecito amministrativo ricorre quando le indicazioni siano solo imprecise o insufficienti, mentre il reato sussiste quando l'uso di segni o diciture sia concretamente idoneo a trarre in inganno sulla provenienza italiana.
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti cautelari reali non sono ammissibili censure meramente valutative sulla motivazione, se il provvedimento impugnato contiene una motivazione non apparente e logicamente coerente sul nesso di pertinenzialità e sulla ragione del sequestro.
- Nei ricorsi avverso ordinanze del riesame, le questioni dedotte in cassazione devono corrispondere ai motivi già devoluti al tribunale; le doglianze nuove sono inammissibili.
- Il principio di proporzionalità del sequestro probatorio va apprezzato in relazione alla necessità di verificare, per ciascun bene, la sua effettiva origine o provenienza e il suo collegamento con il reato ipotizzato, quando l'oggetto del sequestro sia puntualmente individuato nel decreto del pubblico ministero.
- L'interesse a impugnare richiede un'utilità concreta e attuale conseguibile con l'annullamento del provvedimento; difetta per il soggetto che, pur indagato, non possa ottenere alcun vantaggio diretto dalla restituzione dei beni sequestrati in quanto riferibili a un diverso centro di imputazione soggettiva.
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