Cassazione Penale, Sentenza n. 1030/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Metushi è stato imputato di due reati: A) omissione, in qualità di datore di lavoro, nella fornitura ai dipendenti dei dispositivi di protezione individuale (nella specie il casco) e B) omissione di presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) richiesto dagli organi di controllo.
La decisione
Il Tribunale di Campobasso lo aveva condannato, unificando i reati per continuazione, a una ammenda di euro 3.500,00. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che le censure non fossero idonee a dimostrare che la sentenza di merito avesse giudicato un fatto diverso da quello contestato, ha ritenuto irrilevante la fornitura post-controllo dei dispositivi ai fini di escludere la responsabilità per il tempo precedente all'ispezione, e ha affermato che l'assenza di documentazione probatoria certa sul POS poteva essere valutata anche per via logico-inferenziale. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
decreto legislativo n.81/2008, art.18 comma 1, lett. d) e lett. f)
La Corte osserva che, pur essendovi imprecisione nella indicazione letterale della lettera di norma nel capo di imputazione, ciò non invalida la sentenza se la descrizione del fatto è compiuta. È stato richiamato l'obbligo del datore di lavoro sia di fornire i dispositivi di protezione individuale sia di vigilare sull'osservanza del loro uso; la carenza di dotazione integrata alla violazione penale contestata.
decreto legislativo n.81/2008, art.96 comma 1 lett. g)
Richiamata come base della contestazione relativa al mancato svolgimento/trasmissione del piano operativo di sicurezza; la Corte ha ritenuto che la mancata esibizione del documento all'ispettore integra l'elemento materiale della violazione e che la prova può essere valutata liberamente.
decreto legislativo n.81/2008, artt. 99, 100, 101
Richiamati dal ricorrente ma la Corte ha precisato che la dimostrazione dell'esistenza o datazione del POS non richiede esclusivamente prova documentale formale: nel processo penale il giudice può formare il convincimento anche mediante deduzioni logico-inferenziali e valutazione libera delle prove.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un'imprecisione nella indicazione dell'articolo di legge nel capo di imputazione non annulla il procedimento se la descrizione fattuale è chiara: il giudice può qualificare il fatto nella fattispecie più idonea.
- L'obbligo del datore di lavoro comprende sia la fornitura dei dispositivi di protezione individuale sia la vigilanza sul loro effettivo utilizzo; la mancanza della dotazione rileva come violazione anche se l'utilizzo non sia stato imposto.
- La conformità successiva (fornitura di DPI dopo un'ispezione) non esclude la responsabilità per il periodo precedente all'adempimento.
- In materia di piani di sicurezza (POS), nel processo penale la prova non è esclusivamente documentale: l'assenza di prova certa all'atto dell'ispezione può essere valutata tramite deduzioni e convincimento libero del giudice; tuttavia è cruciale per la difesa produrre documentazione specifica e verificabile per confutare l'accusa.
- Nei lavori edili l'uso del casco può essere richiesto anche per lavorazioni svolte 'a cielo aperto', in considerazione di altri rischi (movimentazione materiali, uso di macchinari, esposizione prolungata al sole) e non solo per il rischio di caduta dall'alto.
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