Cassazione Penale, Sentenza n. 29589/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato per un reato in materia di stupefacenti, in relazione al quale la Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riconoscendo l'attenuante speciale di lieve entità di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 e ritenendola prevalente sulla recidiva, con rideterminazione della pena finale. L'imputato ha proposto ricorso deducendo violazione di legge per inosservanza dell'art. 597, comma 3, c.p.p. e dell'art. 81, comma 2, c.p., lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione dell'aumento per continuazione: in primo grado l'aumento per il reato satellite era stato pari a un mese di reclusione ed euro 300 di multa, mentre in appello, pur con una pena complessiva finale più bassa, l'aumento era stato fissato in misura molto più gravosa (cinque mesi e quindici giorni di reclusione ed euro 1.300 di multa). Il ricorrente sosteneva che, essendo l'impugnazione proposta dal solo imputato e non essendo mutata la struttura del reato continuato né l'individuazione del reato più grave, il giudice di appello non potesse aggravare uno dei segmenti autonomi del trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale aveva concluso per l'annullamento senza rinvio e la rideterminazione della pena finale; il difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di appello promosso dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, c.p.p. si estende a tutti i segmenti autonomi della pena, compreso l'aumento per continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. Poiché nel caso concreto erano rimasti invariati il reato più grave, i reati satellite e il vincolo della continuazione, la Corte territoriale non poteva determinare l'aumento per continuazione in misura superiore a quella fissata in primo grado, anche se la pena complessiva finale risultava inferiore. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. È stata inoltre dichiarata irrevocabile la declaratoria di responsabilità, non investita dall'annullamento.
Norme richiamate
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
attenuante speciale per fatti di lieve entità in materia di stupefacenti, riconosciuta in appello e ritenuta prevalente sulla recidiva
art. 597, comma 3, c.p.p.
nel giudizio di appello promosso dal solo imputato vieta la reformatio in peius non solo sulla pena finale ma anche sui singoli segmenti autonomi del trattamento sanzionatorio
art. 81, comma 2, c.p.
l'aumento per la continuazione costituisce un segmento autonomo della commisurazione della pena e, a struttura invariata del reato continuato, non può essere aggravato in appello rispetto al primo grado
art. 624 c.p.p.
la declaratoria di responsabilità non investita dall'annullamento diviene irrevocabile
art. 73, d.P.R. 309/1990
richiamato quale base normativa del reato in materia di stupefacenti, con applicazione del comma 7 come attenuante
art. 81 c.p.
richiamato in tema di reato continuato e di determinazione dell'aumento per i reati satellite
Massime di principio
- Nel giudizio di appello promosso dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius opera anche rispetto ai singoli elementi autonomi che compongono la pena, non soltanto rispetto al risultato finale complessivo.
- Quando la struttura del reato continuato resta immutata, l'aumento ex art. 81, comma 2, c.p. è un segmento autonomo della commisurazione della pena e non può essere aggravato in appello rispetto alla quantificazione effettuata dal primo giudice.
- La legittimità dell'aumento per continuazione va verificata confrontando la relativa componente sanzionatoria tra primo e secondo grado, non essendo sufficiente che la pena finale complessiva sia inferiore a quella originaria.
- Solo una modifica dei presupposti fattuali o giuridici su cui poggia la precedente determinazione della pena consente una nuova modulazione dei segmenti sanzionatori; in assenza di tale modifica, il giudice di appello deve rispettare il limite derivante dalla decisione di primo grado.
- L'annullamento per violazione del divieto di reformatio in peius può essere limitato al solo segmento della pena illegittimamente aggravato, con rinvio al giudice di merito per una nuova determinazione conforme ai vincoli di legge.
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