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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05072/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso contestava: la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione, la mancanza di cause di giustificazione, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le doglianze erano formulate in modo generico e non si confrontavano realmente con la motivazione puntuale della sentenza di merito, che aveva affrontato in modo adeguato tali questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato congruamente sulla sussistenza di tutti gli elementi del delitto di evasione ex art. 385 c.p., sull'assenza di cause di giustificazione e sull'abitualità della condotta come ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Ha inoltre considerato inammissibili, per genericità, le censure sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice dell'evasione, ritenuta integrata in tutti i suoi elementi secondo la motivazione di merito non adeguatamente censurata

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità è esclusa dalla abitualità della condotta, come accertato dalla Corte territoriale

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
  • La denuncia di errore logico o giuridico deve essere specifica e puntualmente correlata alle argomentazioni della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
  • Quando la sentenza di merito motiva in modo congruo sulla sussistenza del reato, sull'assenza di cause di giustificazione e sull'insussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p., le censure che non si confrontino con tali passaggi non possono essere accolte.
  • L'abitualità della condotta può costituire elemento ostativo all'applicazione della particolare tenuità del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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