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Sentenza

Sentenza n. 240/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’accertamento della illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Calabria in ordine all’istanza di accesso agli atti del 12 febbraio 2025; per la condanna dell’Amministrazione resistente a consentire l’accesso e rilasciare la documentazione richiesta, nel termine perentorio che il Tribunale riterrà congruo, nominando sin d’ora per l’ulteriore inadempimento un Commissario ad acta al fine di ottenere la tutela dei diritti del ricorrente;

Giustizia amministrativa202500475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Calabria sull’istanza di accesso agli atti del 12 febbraio 2025 relativa al progetto “Sistema Metropolitano Catanzaro Città – Germaneto”

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria sulla domanda di accesso del 12 febbraio 2025, diretta a ottenere gli atti relativi al progetto “Sistema Metropolitano Catanzaro Città – Germaneto”, in particolare quelli riguardanti gli interventi nell’area limitrofa al suo immobile sito in Catanzaro. Ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione all’ostensione e alla consegna della documentazione, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Dopo la proposizione del ricorso, la Regione ha comunicato di avere accolto l’istanza il 12 aprile 2025, convocando il richiedente presso i propri uffici, e di avere successivamente trasmesso tutta la documentazione il 3 luglio 2025. Il ricorrente non ha contestato tale ricostruzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione, nelle more del giudizio, ha accolto l’istanza e ha reso disponibile tutta la documentazione richiesta, determinando il soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente. Le spese sono state poste a carico della Regione, in quanto l’ostensione è avvenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. La Regione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    Il termine per la definizione dell’istanza di accesso è stato ritenuto superato, con conseguente addebito delle spese all’amministrazione, pur essendo intervenuta l’ostensione nelle more del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione accoglie l’istanza di accesso e rende integralmente disponibile la documentazione richiesta nelle more del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta soddisfatta e il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • L’accoglimento tardivo dell’istanza di accesso non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, se l’ostensione è avvenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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