Ordinanza n. 342/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura ha rigettato la richiesta di accesso alle misure di accoglienza. In sede cautelare ha contestato la legittimità del diniego e della decisione di ritardare l’inserimento in un centro di accoglienza straordinaria. Il TAR ha rilevato, inoltre, che la documentazione prodotta non dimostrava la sussistenza dei presupposti per l’accesso prioritario previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. 142/2015 e che risultavano mancanti alcuni atti del procedimento, tra cui il modulo C3 e il colloquio personale previsto dall’art. 5 del regolamento UE n. 604/2013.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Secondo il giudice, allo stato degli atti e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, la decisione della Prefettura di ritardare l’inserimento in un centro di accoglienza straordinaria non appariva lesiva della posizione giuridica della ricorrente, in conformità a un precedente della stessa Sezione. Il giudice ha inoltre considerato non provata la sussistenza dei presupposti per l’accesso prioritario alle misure di accoglienza e ha evidenziato l’incompletezza della documentazione procedimentale. Il periculum non è stato specificamente esaminato, risultando assente il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Richiamato quale disposizione che individua presupposti per l’accesso prioritario alle misure di accoglienza, non ritenuti dimostrati nel caso concreto.
art. 17 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Richiamato quale disposizione rilevante per i presupposti dell’accesso prioritario alle misure di accoglienza, non provati dalla documentazione prodotta.
art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013
Prevede il colloquio personale la cui mancanza è stata rilevata dal TAR tra gli atti procedimentali non prodotti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo presuppone almeno la sussistenza del fumus boni iuris; quando tale requisito manca, la domanda cautelare può essere respinta senza una specifica valutazione del periculum in mora.
- La decisione prefettizia di ritardare l’inserimento di un richiedente asilo in un centro di accoglienza straordinaria non è, secondo l’orientamento richiamato dal TAR, di per sé lesiva della posizione giuridica dell’interessato.
- L’accesso prioritario alle misure di accoglienza richiede la prova documentale dei presupposti previsti dall’art. 8, comma 2-bis, e dall’art. 17 del d.lgs. 142/2015; in mancanza di tale prova non sussiste il fumus necessario per la tutela cautelare.
- La valutazione cautelare può essere sfavorevole quando la documentazione prodotta non consente di ricostruire adeguatamente il procedimento amministrativo, anche per la mancata produzione di atti rilevanti quali il modulo C3 o il colloquio personale previsto dal regolamento Dublino III.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →