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Ordinanza

Ordinanza n. 342/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;

Giustizia amministrativa202515383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura ha rigettato la richiesta di accesso alle misure di accoglienza. In sede cautelare ha contestato la legittimità del diniego e della decisione di ritardare l’inserimento in un centro di accoglienza straordinaria. Il TAR ha rilevato, inoltre, che la documentazione prodotta non dimostrava la sussistenza dei presupposti per l’accesso prioritario previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, e 17 del d.lgs. 142/2015 e che risultavano mancanti alcuni atti del procedimento, tra cui il modulo C3 e il colloquio personale previsto dall’art. 5 del regolamento UE n. 604/2013.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Secondo il giudice, allo stato degli atti e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, la decisione della Prefettura di ritardare l’inserimento in un centro di accoglienza straordinaria non appariva lesiva della posizione giuridica della ricorrente, in conformità a un precedente della stessa Sezione. Il giudice ha inoltre considerato non provata la sussistenza dei presupposti per l’accesso prioritario alle misure di accoglienza e ha evidenziato l’incompletezza della documentazione procedimentale. Il periculum non è stato specificamente esaminato, risultando assente il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Richiamato quale disposizione che individua presupposti per l’accesso prioritario alle misure di accoglienza, non ritenuti dimostrati nel caso concreto.

  • art. 17 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Richiamato quale disposizione rilevante per i presupposti dell’accesso prioritario alle misure di accoglienza, non provati dalla documentazione prodotta.

  • art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013

    Prevede il colloquio personale la cui mancanza è stata rilevata dal TAR tra gli atti procedimentali non prodotti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo presuppone almeno la sussistenza del fumus boni iuris; quando tale requisito manca, la domanda cautelare può essere respinta senza una specifica valutazione del periculum in mora.
  • La decisione prefettizia di ritardare l’inserimento di un richiedente asilo in un centro di accoglienza straordinaria non è, secondo l’orientamento richiamato dal TAR, di per sé lesiva della posizione giuridica dell’interessato.
  • L’accesso prioritario alle misure di accoglienza richiede la prova documentale dei presupposti previsti dall’art. 8, comma 2-bis, e dall’art. 17 del d.lgs. 142/2015; in mancanza di tale prova non sussiste il fumus necessario per la tutela cautelare.
  • La valutazione cautelare può essere sfavorevole quando la documentazione prodotta non consente di ricostruire adeguatamente il procedimento amministrativo, anche per la mancata produzione di atti rilevanti quali il modulo C3 o il colloquio personale previsto dal regolamento Dublino III.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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