Sentenza n. 1668/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla della sentenza del Tribunale di Napoli n. 164/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 10.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 10644/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.03.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 164/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di € 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 164/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e il Ministero era stato condannato ad attivarla con accredito complessivo di € 1.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 marzo 2024 e il relativo passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 27 novembre 2025. A fronte della perdurante inerzia amministrativa, la ricorrente ha depositato il ricorso per ottemperanza il 3 dicembre 2025, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il TAR ha verificato preliminarmente l'ammissibilità dell'azione, rilevando il deposito della copia autentica della sentenza e del certificato di passaggio in giudicato, nonché la procedibilità, poiché il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali, era scaduto il 27 luglio 2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, presupposto processuale dell'azione di ottemperanza, e ha considerato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha qualificato l'inerzia del Ministero, a fronte di un comando giudiziale chiaro, preciso e definitivo, come violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, accreditando alla ricorrente la Carta elettronica del docente per il valore complessivo di € 1.000,00 entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'intervento su istanza della ricorrente e l'esecuzione entro i successivi 30 giorni. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'amministrazione è tenuta a conformarsi ai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, in particolare, al giudicato; l'inerzia rispetto a un comando giudiziale chiaro, preciso e definitivo legittima l'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
L'azione di ottemperanza della sentenza del giudice ordinario richiede la prova del passaggio in giudicato del titolo, fornita mediante il deposito della copia autentica della sentenza e del certificato di definitività.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per stimolare l'adempimento del giudicato e sanzionare la disobbedienza, fissandola, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, entro il quale le amministrazioni statali devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento, opera anche rispetto al giudizio di ottemperanza quale condizione di procedibilità dell'azione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per conseguire l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile solo se il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo mediante documentazione idonea, quale la copia autentica della sentenza e il certificato di definitività rilasciato dalla cancelleria.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione da parte delle amministrazioni statali dei provvedimenti giudiziari di pagamento costituisce una condizione di procedibilità anche dell'azione di ottemperanza e decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- La perdurante inerzia dell'amministrazione rispetto a un comando giudiziale passato in giudicato, chiaro e puntuale integra violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato e giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione specifica.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento alla richiesta della parte e all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione della pronuncia fino all'effettivo adempimento, quale misura coercitiva diretta a stimolare l'esecuzione del giudicato.
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