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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1841

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1841 della Commissione del 30 settembre 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per adeguare le zone soggette a restrizioni alla situazione epidemiologica della peste suina africana. La modifica risponde in particolare a nuovi focolai e al mutamento del livello di rischio, soprattutto in Lituania, ma anche ad altri sviluppi nelle aree interessate. L’atto ha efficacia immediata dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri, in particolare per la Lituania.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in tutti i suoi elementi e direttamente in ciascuno degli Stati membri, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide sulle misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per gli Stati membri elencati nel relativo allegato I, aggiornando la classificazione geografica delle zone soggette a restrizioni I, II e III. Le modifiche riguardano in particolare le delimitazioni territoriali in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania, con esclusioni e rinvii puntuali alle aree già incluse in altre zone di restrizione.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle zone di restrizione per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1841 della Commissione interviene in un settore di sanità animale caratterizzato da forte dinamicità epidemiologica, aggiornando la mappa delle zone soggette a restrizioni previste per il contenimento della peste suina africana. L’atto risponde alla necessità di adeguare rapidamente le misure di controllo a nuovi focolai e all’evoluzione del rischio, con effetti immediati sull’assetto territoriale delle restrizioni nell’Unione.

Contesto e finalità

La peste suina africana è qualificata nei considerando come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e può determinare gravi conseguenze sanitarie ed economiche, incidendo sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi. In tale quadro, il regolamento (UE) 2021/605 aveva già istituito misure speciali di controllo per gli Stati membri elencati nel proprio allegato I, articolate in zone soggette a restrizioni I, II e III.

Il presente regolamento prende atto che l’allegato I deve essere costantemente allineato alla situazione epidemiologica, al rischio di diffusione, ai principi scientifici di delimitazione geografica e agli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri. Vengono richiamate anche le norme internazionali dell’WOAH, nonché le giustificazioni presentate dalle autorità competenti nazionali.

Base giuridica

L’atto è adottato in applicazione del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, e in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La base giuridica conferma la natura prettamente veterinaria e di polizia sanitaria della misura, volta a contenere e circoscrivere la diffusione della PSA.

Necessità dell’aggiornamento

Tra i considerando emerge che, dalla modifica precedente apportata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1617, si è verificato un nuovo focolaio in Lituania. Nel settembre 2022 è stato infatti rilevato un focolaio in suini detenuti nella contea di Taurages, in un’area già classificata come zona soggetta a restrizioni II. La Commissione ritiene che il nuovo evento aumenti il livello di rischio e debba quindi riflettersi nella classificazione: l’area interessata viene spostata in zona soggetta a restrizioni III e le delimitazioni della zona II vengono rideterminate.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2021/605 con il testo riportato nell’allegato del regolamento qui analizzato. Ne deriva una nuova e dettagliatissima elencazione delle zone soggette a restrizioni per tutti gli Stati membri interessati, suddivise in tre parti corrispondenti alle zone I, II e III.

Per il lettore professionale, il dato rilevante non è la singola enumerazione territoriale, ma il fatto che:

  • la classificazione delle aree è aggiornata in funzione del rischio epidemiologico;
  • la Lituania subisce una riclassificazione significativa, con aree che passano da zona II a zona III;
  • numerose porzioni territoriali di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania vengono confermate, ampliate o ridefinite;
  • in alcuni casi sono usate delimitazioni molto puntuali, basate su comuni, distretti, province, tracciati stradali, linee ferroviarie o confini amministrativi.

Zone soggette a restrizioni I, II e III

L’allegato sostitutivo ripartisce gli Stati membri interessati nelle tre categorie di restrizione:

  • Parte I – zone soggette a restrizioni I: include porzioni territoriali di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia.
  • Parte II – zone soggette a restrizioni II: comprende, tra gli altri, ampie porzioni di Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Romania e alcune aree di altri Stati membri.
  • Parte III – zone soggette a restrizioni III: contiene le aree con livello di rischio più elevato, tra cui in Italia la regione Sardegna e l’area del comune di Roma compresa entro i confini della ASL RM1; in Romania quasi l’intero territorio di numerose unità amministrative; e ulteriori zone di Bulgaria, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore suinicolo e per i professionisti che li assistono, il regolamento comporta l’immediata necessità di verificare la corretta localizzazione delle aziende, dei capi e delle movimentazioni rispetto alle nuove mappe di restrizione. La classificazione dell’area può infatti incidere su:

  • spostamenti di suini detenuti e selvatici;
  • movimentazione di prodotti di origine suina;
  • misure di biosicurezza e sorveglianza;
  • possibilità di commercializzazione intra-UE ed export verso paesi terzi.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce un’entrata in vigore accelerata: il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione evidenzia espressamente l’urgenza della situazione epidemiologica, giustificando la necessità di efficacia immediata delle modifiche.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento in esame. L’aggiornamento ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in più Stati membri, con particolare rilievo per la Lituania e con elenchi territoriali dettagliati per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania.

Base giuridica e motivazione sanitaria

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. I considerando richiamano la natura virale e contagiosa della peste suina africana, i suoi effetti sui suini detenuti e selvatici, sulle movimentazioni di animali e prodotti e sulle esportazioni verso paesi terzi, nonché la necessità di allineare le zone di restrizione alla situazione epidemiologica e ai criteri scientifici e internazionali pertinenti.

Criteri per la delimitazione delle zone

Le modifiche alle zone soggette a restrizioni devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree colpite e nello Stato membro interessato, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi di regionalizzazione e sugli orientamenti dell’Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Si tiene conto anche del codice sanitario per gli animali terrestri dell’WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Riformulazione delle zone in Lituania

Il regolamento segnala un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Taurages, rilevato nel settembre 2022, in un’area precedentemente classificata come zona soggetta a restrizioni II. Per effetto di tale aumento di rischio, l’area lituana interessata è riclassificata come zona soggetta a restrizioni III, e le delimitazioni delle zone II sono ridefinite e ampliate in Lituania per riflettere il nuovo quadro epidemiologico.

Entrata in vigore e applicabilità immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli veterinarilibera circolazione delle mercimercato internoagricoltura

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