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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08317/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una ditta individuale operante nella vendita di monopoli e tabacchi. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, sia per la differenza tra ricavi dichiarati e aggi effettivamente percepiti, sia applicando un ricarico sui corrispettivi/ costi del venduto secondo parametri riconducibili allo studio di settore TM85U, nell'ambito di un accertamento qualificato dall'Ufficio come analitico-induttivo. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo decisiva l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo. In appello l'Agenzia sosteneva invece che non sussistesse un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo e che l'accertamento fosse legittimo. La CTR rigettava l'appello aderendo in sostanza alla decisione di primo grado. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due censure: nullità della sentenza per motivazione apparente/difetto di motivazione ex art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 132, comma 2, c.p.c.; violazione/falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973, deducendo che il giudice d'appello aveva acriticamente recepito la sentenza di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello e che l'atto impositivo non sarebbe stato un accertamento fondato sugli studi di settore in senso proprio, ma su una segnalazione della Guardia di Finanza con applicazione del ricarico minimo dello studio di settore, quindi come accertamento analitico-induttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ravvisando una motivazione solo apparente della sentenza della CTR: il giudice d'appello si era limitato ad una adesione meramente formale alla decisione di primo grado, con formule generiche e contraddittorie, senza affrontare la questione devoluta in appello circa la necessità del contraddittorio preventivo e, più in generale, senza verificare criticamente le specifiche censure dell'Ufficio. È stato quindi dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente; il giudice non può limitarsi a un rinvio acritico alla decisione di primo grado.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La motivazione è requisito essenziale della sentenza; la sua mancanza sostanziale, pur in presenza di un testo graficamente esistente, integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge sostanziale prospettata è stata assorbita dall'accoglimento del vizio di motivazione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/1973

    Richiamato come parametro della censura relativa alla qualificazione dell'accertamento e all'uso di elementi presuntivi/ricalcoli di ricarico.

  • Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014

    Il controllo di legittimità richiede una motivazione che superi la soglia del 'minimo costituzionale'; una motivazione solo apparente è insufficiente.

Massime di principio

  • La sentenza del giudice di merito è nulla quando la motivazione sia solo apparente: non basta un testo formalmente esistente se manca un effettivo percorso argomentativo sulle questioni devolute.
  • Il giudice d'appello deve confrontarsi con i motivi di gravame e non può limitarsi a recepire in blocco la decisione di primo grado con formule generiche o stereotipate.
  • Quando il primo motivo di ricorso in cassazione investe validamente la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ogni ulteriore censura resta assorbita se l'accoglimento del primo è sufficiente a cassare la decisione.
  • In materia tributaria, se la controversia in appello riguarda il presupposto del contraddittorio preventivo e la natura dell'accertamento, il giudice deve pronunciarsi espressamente su tali punti, non essendo sufficiente una valutazione astratta della documentazione prodotta dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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