Cassazione Civile, Ordinanza n. 06128/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le annualità 2012-2013, emessi nei confronti di una società estera ritenuta coobbligata in solido con un centro di trasmissione dati operante in Italia. La società ha impugnato gli atti deducendo, tra gli altri profili, la necessità di una rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della disciplina nazionale con gli artt. 56, 57 e 52 TFUE, l'illegittimità della mancata traduzione dell'avviso in lingua inglese, l'omessa pronuncia su presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta, la violazione del diritto unionale e del principio di legittimo affidamento, l'inapplicabilità dell'art. 401 della direttiva IVA, nonché l'erronea esclusione delle esimenti sanzionatorie per obiettiva incertezza normativa. La Corte ha ricostruito il quadro normativo interno e i precedenti della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, affermando che per il periodo 2012-2013 la società bookmaker estera, anche se priva di concessione, resta soggetto passivo dell'imposta; che il presupposto dell'imposizione è la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia; che non sussiste discriminazione rispetto agli operatori nazionali; che la mancata traduzione dell'atto non comporta invalidità in difetto di specifica prova del pregiudizio difensivo; e che non ricorrono i presupposti per rinvio pregiudiziale né per l'esimente sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi, compresi quelli pregiudiziali e quelli di merito. Ha confermato la decisione di appello che aveva già respinto l'impugnazione della contribuente contro gli avvisi di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse relativi agli anni 2012-2013. Ha affermato che la disciplina interna, come interpretata dalla legge del 2010 e alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, consente di assoggettare all'imposta il bookmaker estero privo di concessione per le scommesse raccolte tramite CTD in Italia. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992
non si applica, in difetto di estensione espressa, ai giudizi di cassazione; resta il divieto di mero rinvio di udienza in Cassazione
art. 48 d.lgs. n. 546/1992
conciliazione fuori udienza
le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220/2023 si applicano anche ai giudizi pendenti in Cassazione nei limiti previsti
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023
le disposizioni... si applicano... nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore
consente l'applicazione in Cassazione solo delle disposizioni espressamente richiamate, tra cui quelle sulla conciliazione fuori udienza
art. 267 TFUE
non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale, essendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza unionale
art. 56 TFUE
non osta alla normativa nazionale che assoggetta a imposta i CTD e, in solido, i bookmaker esteri, anche privi di concessione
art. 52 TFUE
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa incompatibilità della disciplina interna con la libertà di prestazione dei servizi
art. 57 TFUE
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa incompatibilità della disciplina interna con la libertà di prestazione dei servizi
art. 7 L. n. 212/2000
non esiste una previsione che imponga la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario; il vizio richiede prova concreta del pregiudizio difensivo
art. 3 d.lgs. n. 504/1998
il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca, anche per conto di terzi e anche telematicamente, concorsi pronostici o scommesse, anche in assenza di concessione
art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010
norma interpretativa che estende la soggettività passiva anche a chi gestisce scommesse per conto di terzi, con obbligazione solidale del mandante
art. 1, comma 66, lett. a), L. n. 220/2010
l'imposta unica è dovuta anche se la raccolta del gioco avviene in assenza o inefficacia della concessione
art. 1, comma 64, L. n. 220/2010
esprime le finalità di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto a evasione ed elusione nel settore del gioco
art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014
indica un imponibile forfetario per l'imposta unica, collegato alla raccolta effettuata nella provincia dell'esercizio o del punto di raccolta
art. 16 d.m. 10 marzo 2006, n. 111
prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario
art. 401 direttiva 2006/112/CE
non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari
art. 135, paragrafo 1, lett. i), direttiva 2006/112/CE
richiamato per affermare la compatibilità della disciplina nazionale con l'assetto IVA europeo
art. 73 direttiva 2006/112/CE
non osta alla determinazione della base imponibile secondo i criteri nazionali richiamati
art. 112 c.p.c.
l'eventuale omessa pronuncia può essere sanata in cassazione con decisione nel merito quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme sul sindacato di legittimità invocate nei motivi di ricorso
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
invocato per l'esimente delle obiettive condizioni di incertezza; ritenuta non applicabile al periodo 2012-2013
art. 5, comma 1, L. n. 472/1997
invocato per l'assenza di colpevolezza; esclusa per mancanza di incertezza normativa nel periodo considerato
art. 6, comma 2, L. n. 472/1997
invocato per l'esimente; non riconosciuta
art. 10, comma 4, L. n. 212/2000
invocato per la tutela dell'affidamento e della buona fede; esclusa la sua applicazione al caso concreto
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998
richiamato quale disciplina del presupposto territoriale dell'imposta
art. 1, comma 2, L. n. 288/1998
richiamato nel quadro normativo di riordino dell'imposta unica
art. 1 d.lgs. n. 504/1998
l'imposta unica è dovuta per scommesse di qualunque tipo, anche relative a eventi svolti all'estero
L. n. 27/2018, Corte cost. n. 27/2018
ha dichiarato l'illegittimità solo per il periodo anteriore al 2011, nella parte in cui assoggettava le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione
Corte giust. UE, 26 febbraio 2020, C-788/18
ha escluso discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri e ha ritenuto compatibile con l'art. 56 TFUE l'imposizione su CTD e bookmaker esteri
Corte cost. 23 gennaio 2018, n. 27
ha valorizzato la possibilità di traslazione dell'imposta e la diversa disciplina tra periodi anteriori e successivi al 2011
Massime di principio
- Nell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo non è la singola giocata in sé, ma la prestazione del servizio di organizzazione e raccolta delle scommesse; di conseguenza rilevano le attività svolte nel territorio dello Stato, anche quando il bookmaker abbia sede all'estero.
- La disciplina nazionale che assoggetta a imposta i soggetti che gestiscono scommesse, anche per conto di terzi e in assenza di concessione, non è incompatibile con l'art. 56 TFUE se si applica in modo non discriminatorio agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
- La soggettività passiva del bookmaker estero non viene meno per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale limitata al periodo anteriore al 2011 riguardante le ricevitorie; per le annualità successive resta ferma la responsabilità del bookmaker privo di concessione.
- L'omessa traduzione in lingua del destinatario dell'atto impositivo non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa o l'impossibilità concreta di comprendere il contenuto dell'accertamento.
- L'omessa pronuncia su questioni di puro diritto può essere sanata in cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, consentendo alla Corte di decidere nel merito per ragioni di economia processuale.
- L'esimente per obiettiva incertezza normativa non è invocabile quando, per il periodo d'imposta considerato, la norma interpretativa e la giurisprudenza consolidata abbiano già chiarito in modo sufficientemente certo il regime applicabile.
- Non vi è obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione unionale è già stata risolta da pronunce della Corte di giustizia stesse e la normativa nazionale è stata ritenuta compatibile con il diritto UE.
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