Cassazione Penale, Ordinanza n. 02597/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che confermava la condanna a otto mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per la violazione dell'avviso orale emesso dal Questore, che gli vietava di detenere, per qualsiasi ragione, armi o riproduzioni di esse. Secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, durante i controlli immediatamente successivi ai fatti l'imputato era stato trovato in possesso di una pistola a salve, qualificata come riproduzione di una pistola semiautomatica Colt 1911. Il ricorso era articolato in due doglianze e, per come sintetizzato dalla Corte, mirava sostanzialmente a un riesame nel merito della vicenda e a ottenere una mitigazione sanzionatoria, invocando anche la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse valutato la vicenda nel rispetto della logica e delle emergenze probatorie e che il ricorso chiedesse in realtà un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che, per il disvalore della condotta e le modalità concrete del fatto, potesse trovare applicazione la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice contestata per la violazione dell'avviso orale del Questore che vietava la detenzione di armi o riproduzioni di esse.
art. 131-bis c.p.
la Corte esclude la particolare tenuità del fatto, ritenendo il disvalore della condotta e le circostanze concrete incompatibili con tale causa di non punibilità.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere un riesame del merito della vicenda processuale quando la decisione di merito sia stata adottata con motivazione логicamente coerente e fondata sulle emergenze probatorie.
- La violazione dell'avviso orale che vieta la detenzione di armi o riproduzioni di esse può essere integrata anche dal possesso di una pistola a salve qualificata come riproduzione di arma semiautomatica, se il fatto è accertato nei termini descritti dalla decisione di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è configurabile quando il disvalore della condotta e le modalità concrete della sua realizzazione risultino non lievi, secondo una valutazione complessiva del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02446/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02447/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02448/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02449/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02450/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02451/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →