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Ordinanza

Ordinanza n. 2622/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. VI, n. 2437/2025, relativa a fatti posti a base di un procedimento disciplinare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Ministero dell’Interno ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. VI, n. 2437 del 21 marzo 2025. La parte appellata ha chiesto il rinvio della trattazione, evidenziando che il 14 maggio 2026 si sarebbe celebrata l’udienza di un processo penale avente a oggetto i medesimi fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare. Dal testo non emergono gli specifici motivi di appello né le censure rivolte alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di rinvio della parte appellata, ritenendo giustificato differire la trattazione in ragione della prossima celebrazione dell’udienza penale relativa ai medesimi fatti del procedimento disciplinare. Non ha deciso il merito dell’appello né la legittimità della sentenza impugnata e ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 19 novembre 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nella diffusione del provvedimento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa ulteriore per la tutela dei dati personali relativi a procedimenti penali e per l’oscuramento dei dati identificativi della parte appellata.

Massime di principio

  • La trattazione di un appello amministrativo può essere rinviata quando sia prossima la celebrazione di un’udienza penale avente a oggetto i medesimi fatti posti a fondamento del procedimento amministrativo disciplinare, qualora il giudice ritenga tale circostanza idonea a giustificare il differimento.
  • Un’ordinanza che dispone il rinvio della trattazione non definisce il merito dell’appello e non consente di desumere né l’illegittimità né la conferma della sentenza impugnata.
  • Quando ricorrono i presupposti di tutela previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il giudice amministrativo può ordinare l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieAppelloProcedimento disciplinare
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi

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