Cassazione Penale, Sentenza n. 17211/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza cautelare che disponeva la custodia in carcere per tentato omicidio e porto/detenzione di armi, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione (artt. 125 e 273 c.p.p.). Sostiene che la motivazione del tribunale si fonda su elementi frammentari e congetturali: due contatti telefonici non intercettati e non rilevanti, una presunta identificazione nelle riprese video e l'asserito occultamento di un oggetto compatibile con un'arma, senza prova di un contributo causale qualificato o di un ruolo organizzativo (mancanza di istruzioni o direzione dell'azione). Chiede quindi l'annullamento dell'ordinanza per insufficienza della gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il sindacato è stato ritenuto precluso nella parte fattuale perché l'ordinanza del Tribunale del riesame esprimeva un percorso argomentativo coerente, logico e non manifestamente contraddittorio. I giudici hanno valorizzato la convergenza di molteplici indizi (identificazione nelle immagini, occultamento di un oggetto di dimensioni compatibili con un'arma subito dopo l'abbandono del veicolo usato per l'agguato, prossimità temporale e spaziale con il figlio ritenuto esecutore, intensi contatti telefonici prima e dopo l'evento, presenza congiunta nel ripiegamento) ritenendoli idonei a fondare la gravità indiziaria richiesta per la misura cautelare in carcere (non è necessaria la prova piena della responsabilità, ma una qualificata probabilità). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Copia del provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata dall'impugnazione riguardante l'istruttoria e i rimedi; la Corte non ha ritenuto che l'ordinanza violasse tale disposizione, essendo la motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
Disciplina il criterio della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari. La Corte ha confermato che in sede cautelare è sufficiente una qualificata probabilità (grave quadro indiziario) e che il giudice di merito deve motivare la convergenza degli indizi.
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente; la Corte ha disposto tale comunicazione.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai presupposti per la condanna alla Cassa delle ammende: in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, è legittima l'irrogazione della sanzione pecuniaria accessoria.
Massime di principio
- In sede di misure cautelari la prova piena non è richiesta: è sufficiente un grave quadro indiziario fondato su una qualificata probabilità di responsabilità.
- La Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione del giudice di merito, ma non può rivedere i fatti o proporre una diversa lettura del materiale probatorio se l'argomentazione non è manifestamente illogica.
- La convergenza di elementi indiziari circostanziali (es. riprese video che collocano la persona sulla scena, comportamento di occultamento di un oggetto compatibile con un'arma, prossimità temporale e contatti telefonici con esecutori) può giustificare la misura cautelare se valutata unitariamente e non in modo atomistico.
- Contestazioni che si limitano a proporre una diversa interpretazione degli stessi indizi sono inammissibili dinanzi alla Cassazione quando il giudice di merito abbia fornito motivazione coerente e logica.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, se non sussistono elementi che escludano la colpa nell'inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
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