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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05315/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo dedotto contro il diniego della sanzione sostitutiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato previsto dall'art. 20, comma 14, del d.lgs. 30/2007. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il diniego della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva dell'allontanamento immediato dello straniero. Secondo la difesa, il giudice di merito aveva respinto la richiesta valorizzando il fatto che l'imputato fosse già stato allontanato in passato, circostanza che, tuttavia, costituirebbe il presupposto della condotta incriminata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando il fatto che il rientro in Italia era avvenuto a meno di un anno dall'esecuzione del provvedimento di allontanamento del 22/10/2018 e la presenza di numerosi precedenti, esercitando correttamente il potere discrezionale riconosciutole dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 14, d.lgs. 30/2007

    La norma attribuisce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della sanzione sostitutiva dell'allontanamento immediato dello straniero; il diniego è legittimo se sorretto da motivazione coerente, valorizzando il recente rientro dopo l'allontanamento e i precedenti dell'imputato.

  • art. 20, comma 14, d.lgs. 30/2007

    Costituisce anche il parametro incriminatore richiamato nella sentenza di merito per la condanna dell'imputato.

Massime di principio

  • In tema di sanzione sostitutiva dell'allontanamento immediato dello straniero, il giudice di merito esercita un potere discrezionale che deve essere motivato in relazione alla concreta pericolosità e al disvalore della condotta.
  • Il diniego della sanzione sostitutiva è legittimo quando il rientro nel territorio nazionale sia avvenuto a breve distanza dall'esecuzione del precedente allontanamento e l'imputato risulti gravato da precedenti, poiché tali elementi dimostrano l'inefficacia deterrente del precedente provvedimento.
  • In sede di legittimità, una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto rispetto a quella del giudice di merito, senza evidenziare reali vizi logici o violazioni di legge, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento dell'immigrazione clandestinaImpugnazioni
RamiImmigrazioneProcesso penale

Testo integrale

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