Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1170/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del 16.7.2021, notificato al ricorrente in data 2.8.2021, con il quale il Prefetto della Provincia di Brindisi ha respinto l'istanza prodotta dal sig. -OMISSIS- tesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese, ove occorra, le note del 15.10.2020 e dell'11.1.2021 del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi contenenti le risultanze istruttorie dalla quale non emergono elementi utili a dimostrare il bisogno di andare armati.

Giustizia amministrativa202101609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto la domanda di licenza di porto di pistola per difesa personale. A sostegno dell'istanza aveva dedotto il rilevante volume di affari in contanti della propria impresa di distributori automatici, l'attività commerciale della coniuge, i furti subiti presso alcuni distributori e il furto di un'autovettura, la residenza in una zona collinare, la diffusione della criminalità locale e lo svolgimento dell'attività nelle ore serali. Con unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 TULPS e degli artt. 8 e 10 della legge n. 241/1990, nonché violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione e illogicità. In particolare, ha sostenuto che il Prefetto non avrebbe adeguatamente considerato il rischio per la sua incolumità e le osservazioni presentate in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. L'art. 42 TULPS attribuisce al Prefetto un'ampia discrezionalità e consente il rilascio della licenza soltanto in caso di dimostrato bisogno. Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di portare armi, funzionale alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il bisogno deve risultare da specifiche, attuali e concrete circostanze indicative della necessità del porto dell'arma e non può essere desunto dalla sola attività professionale, dall'appartenenza a una categoria economica, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare denaro contante. Nel caso concreto, i furti subiti riguardavano distributori automatici e un'autovettura, senza episodi di violenza alla persona; inoltre, erano già presenti sistemi di vigilanza privata e videosorveglianza ed era possibile ridurre il rischio mediante il ritiro più frequente del contante. Tali elementi non dimostravano un'attuale e oggettiva esposizione a rischio di atti violenti né un bisogno eccezionale e indubbio di portare una pistola. La valutazione prefettizia è stata quindi ritenuta logica, ragionevole, adeguatamente motivata e rispettosa delle osservazioni procedimentali. La domanda cautelare era stata già respinta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    “il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura”

    Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale presuppone un bisogno concretamente dimostrato ed è rimesso a un'ampia valutazione discrezionale del Prefetto; il bisogno non può derivare dalla sola attività economica o dalla disponibilità di rilevanti somme di denaro.

  • art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    È richiamato tra le disposizioni che disciplinano i requisiti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    È richiamato tra le disposizioni che disciplinano i requisiti soggettivi e i poteri dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi.

  • art. 40 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    È richiamato, insieme all'art. 42 TULPS, quale disposizione attributiva di poteri discrezionali per la gestione dell'ordine pubblico interno.

  • art. 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    È richiamato tra le disposizioni relative ai requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni di polizia.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi e alle osservazioni presentate dal richiedente; il giudice ha ritenuto che tali osservazioni fossero state considerate dall'amministrazione.

  • artt. 8 e 10 l. n. 241/1990

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e procedimentali, ma il giudice non ha ravvisato violazioni rilevanti.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato dalla giurisprudenza costituzionale come fonte del generale divieto cui la licenza di porto d'armi costituisce deroga.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    È richiamato dalla giurisprudenza costituzionale come ulteriore fondamento del generale divieto di portare armi, derogabile mediante la licenza.

Massime di principio

  • La licenza di porto di pistola per difesa personale non costituisce un diritto assoluto, ma un'autorizzazione eccezionale in deroga al generale divieto di portare armi, il cui rilascio è rimesso all'ampia discrezionalità prefettizia in funzione della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  • Il requisito del "dimostrato bisogno" previsto dall'art. 42 TULPS deve fondarsi su specifiche, attuali e concrete circostanze indicative di un'effettiva esposizione personale a un rischio grave; non è sufficiente il timore generico o comune a una pluralità di cittadini.
  • La sola qualità imprenditoriale, l'appartenenza a una determinata categoria professionale, la consistenza degli interessi patrimoniali o la necessità di movimentare rilevanti somme di denaro non dimostrano, di per sé, il bisogno di portare una pistola per difesa personale.
  • Furti commessi senza violenza alla persona, in presenza di sistemi di vigilanza e videosorveglianza e di misure organizzative idonee a ridurre il rischio, non integrano necessariamente il dimostrato bisogno di cui all'art. 42 TULPS.
  • Il giudice amministrativo deve verificare che la valutazione prefettizia sul bisogno di portare armi sia logica, ragionevole, adeguatamente istruita e motivata, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.