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Ordinanza

Ordinanza n. 644/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione del GSE del 9 luglio 2022, quale primo atto applicativo, e della presupposta Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l’attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione”; delle Regole Tecniche emesse dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. di funzionamento art. 15 bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la Legge di Conversione 28 marzo 2022, n. 25 (conosciute il 12 ottobre 2022); eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione; e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea - della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alle Direttive 2001/77 E 2009/28/CE, alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all’art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/6/2023: per l’annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”; - dell’Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell’art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”; - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”, già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell’intervenuto mancato mantenimento dell’art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022; e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l’art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l’art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili; e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/4/2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della diffida di pagamento inviata dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026; ove occorrer possa, dell’avviso automatico generato dal portale GSE recante “Avviso di compensazione da parte del GSE” con cui la Società veniva informata che, nelle more del pagamento, saranno trattenuti mensilmente per intero o pro quota gli importi spettanti alla Società in forza delle convenzioni in essere con il GSE S.p.A.; della compensazione operata dal GSE con il provvedimento del 10 marzo 2026; del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023; per l’accertamento della non debenza anche parziale delle somme erroneamente richieste dal GSE in relazione all’omessa considerazione (ove applicabili) dei PMG // del prezzo contrattuale di vendita dell’energia nel calcolo degli importi dovuti ai sensi dell’art. 15-bis DL n. 4/2022; del diritto della Società a (i) non versare le relative somme al GSE, (ii) non subire la relativa compensazione praticata dal GSE, (iii) ottenere il PMG laddove previsto nelle convenzioni RID stipulate con il GSE (ove esistenti); e per la condanna del GSE alla restituzione di quanto eventualmente incassato/compensato in eccesso in base dall’art. 15-bis del DL n. 4/2022 e relativi atti applicativi/esecutivi.

Giustizia amministrativa202203363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida di pagamento del GSE, avviso automatico di compensazione, compensazione operata dal GSE e atti regolatori e applicativi relativi al prelievo sugli extraprofitti dell’energia elettrica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (GSE e ARERA)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione del GSE del 9 luglio 2022, la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel, gli atti presupposti e le regole tecniche del GSE concernenti l’attuazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, nonché, con motivi aggiunti, la deliberazione ARERA n. 143/2023/R/eel e il relativo allegato. Con ulteriori motivi aggiunti ha contestato la diffida di pagamento del GSE del 17 febbraio 2026, l’avviso di compensazione, la compensazione del 10 marzo 2026 e il procedimento di regolazione delle partite economiche. Ha chiesto anche l’accertamento della non debenza, totale o parziale, delle somme richieste, sostenendo l’erronea omessa considerazione dei prezzi minimi garantiti o del prezzo contrattuale di vendita dell’energia, nonché la restituzione di quanto eventualmente incassato in eccesso. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale e questioni pregiudiziali europee concernenti l’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, la legge n. 197/2022 e la compatibilità della disciplina con il diritto dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con gli ultimi motivi aggiunti. Ha ritenuto, in primo luogo, quantomeno dubbia la diretta impugnabilità della diffida di pagamento e dell’avviso automatico di compensazione del GSE, nonché la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa. Ha inoltre escluso la sussistenza di un adeguato periculum in mora, poiché l’allegata compromissione dell’equilibrio finanziario e patrimoniale della società non era assistita da sufficiente prova. La relazione tecnico-contabile richiamata dalla ricorrente non poteva colmare tale carenza, essendo un documento unilateralmente predisposto e, peraltro, non rinvenuto tra le produzioni documentali. Il Collegio ha aggiunto che, considerato il tempo di maturazione delle pretese sugli extraprofitti e il quadro normativo noto, l’operatore diligente avrebbe dovuto predisporre tempestivamente misure gestionali e organizzative, anche con riguardo agli investimenti dell’impianto. Infine, il pregiudizio dedotto, essenzialmente economico, è stato ritenuto integralmente risarcibile qualora il giudizio si concluda favorevolmente. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori in favore di ciascuna controparte costituita.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25

    attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

    È la disposizione legislativa posta a fondamento del prelievo sugli extraprofitti e degli atti regolatori e applicativi contestati.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare, che il TAR ha respinto per la dubbia impugnabilità e giurisdizione sugli atti contestati e per l’insufficiente dimostrazione del periculum in mora.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla dedotta incompatibilità della disciplina nazionale con la normativa europea sugli aiuti di Stato; l’ordinanza cautelare non decide nel merito tali questioni.

  • art. 194 TFUE

    È richiamato dalla ricorrente con riguardo alla disciplina europea dell’energia; l’ordinanza non definisce la questione di compatibilità.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    È invocato dalla ricorrente a tutela della proprietà; l’ordinanza non affronta nel merito la relativa censura.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela della proprietà; l’ordinanza non decide nel merito la questione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la diretta impugnabilità di atti di diffida o di comunicazioni automatiche aventi contenuto meramente esecutivo e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa possono essere valutate negativamente, con conseguente insussistenza del fumus, quando tali profili risultino quantomeno dubbi.
  • Il periculum in mora non può ritenersi dimostrato sulla base della sola allegazione che il pagamento di somme richieste dall’amministrazione comprometta l’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’impresa; occorre un adeguato supporto probatorio.
  • Una relazione tecnico-contabile unilateralmente predisposta dalla parte non è, di per sé, sufficiente a dimostrare il pregiudizio cautelare, soprattutto quando non risulti effettivamente acquisita agli atti del giudizio.
  • Il pregiudizio esclusivamente economico, ove integralmente suscettibile di ristoro all’esito favorevole del giudizio, non integra normalmente un periculum cautelare irreparabile.
  • La prevedibilità del quadro normativo e il tempo concesso agli operatori per adeguarsi possono essere valutati dal giudice cautelare per escludere l’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’applicazione della disciplina, imponendo all’operatore qualificato l’adozione tempestiva di misure gestionali e organizzative.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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