Sentenza del 06/03/2017 n. 924 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Irpef - Iva - Disconoscimento costi pubblicitari per mancanza di inerenza - Eccepita antieconomicità - Onere della prova in capo al contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato la deducibilità di costi pubblicitari ai fini IRPEF e IVA, ritenendoli privi di inerenza e, comunque, antieconomici. La contestazione si fondava sulla sproporzione dell'operazione rispetto ai risultati economici e su presunzioni semplici e parametri obiettivi. Secondo il principio affermato, una volta evidenziata l'antieconomicità, spetta al contribuente dimostrare la concreta liceità fiscale, l'inerenza e la regolarità delle operazioni.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima quanto alla ripartizione dell'onere probatorio: l'antieconomicità può essere desunta mediante presunzioni semplici e obiettivi elementi di confronto. Il contribuente, gravato dell'onere di fornire una giustificazione documentata dell'operazione e dei relativi costi, non può limitarsi alla produzione delle fatture o alla mera formale contabilizzazione. Ne consegue il disconoscimento dei costi pubblicitari non adeguatamente giustificati.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche tramite presunzioni semplici e parametri obiettivi, che un'operazione è antieconomica, l'onere della prova si sposta sul contribuente.
- La sola esistenza di una fattura o la contabilizzazione del costo non dimostrano automaticamente l'inerenza e la deducibilità fiscale dell'operazione.
- Il contribuente deve documentare la reale esecuzione, l'utilità per l'attività d'impresa, la congruità economica e la regolarità fiscale dei costi contestati.
- In presenza di costi pubblicitari sproporzionati o non correlati ai risultati e all'attività esercitata, il Fisco può procedere al loro disconoscimento se il contribuente non fornisce spiegazioni e prove specifiche.
- L'antieconomicità non determina automaticamente l'indeducibilità, ma costituisce un elemento presuntivo idoneo a richiedere al contribuente una prova contraria concreta e qualificata.
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