Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/03/2017 n. 924 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Irpef - Iva - Disconoscimento costi pubblicitari per mancanza di inerenza - Eccepita antieconomicità - Onere della prova in capo al contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha contestato la deducibilità di costi pubblicitari ai fini IRPEF e IVA, ritenendoli privi di inerenza e, comunque, antieconomici. La contestazione si fondava sulla sproporzione dell'operazione rispetto ai risultati economici e su presunzioni semplici e parametri obiettivi. Secondo il principio affermato, una volta evidenziata l'antieconomicità, spetta al contribuente dimostrare la concreta liceità fiscale, l'inerenza e la regolarità delle operazioni.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima quanto alla ripartizione dell'onere probatorio: l'antieconomicità può essere desunta mediante presunzioni semplici e obiettivi elementi di confronto. Il contribuente, gravato dell'onere di fornire una giustificazione documentata dell'operazione e dei relativi costi, non può limitarsi alla produzione delle fatture o alla mera formale contabilizzazione. Ne consegue il disconoscimento dei costi pubblicitari non adeguatamente giustificati.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche tramite presunzioni semplici e parametri obiettivi, che un'operazione è antieconomica, l'onere della prova si sposta sul contribuente.
  • La sola esistenza di una fattura o la contabilizzazione del costo non dimostrano automaticamente l'inerenza e la deducibilità fiscale dell'operazione.
  • Il contribuente deve documentare la reale esecuzione, l'utilità per l'attività d'impresa, la congruità economica e la regolarità fiscale dei costi contestati.
  • In presenza di costi pubblicitari sproporzionati o non correlati ai risultati e all'attività esercitata, il Fisco può procedere al loro disconoscimento se il contribuente non fornisce spiegazioni e prove specifiche.
  • L'antieconomicità non determina automaticamente l'indeducibilità, ma costituisce un elemento presuntivo idoneo a richiedere al contribuente una prova contraria concreta e qualificata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.