Sentenza n. 1679/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano operativo del Comune di Reggello, adottato con deliberazione consiliare n. 28 del 28 marzo 2022 e approvato con deliberazioni consiliari nn. 40 e 41 del 18 maggio 2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il piano operativo comunale, deducendo che, a seguito dell'accoglimento dell'osservazione presentata dal proprietario della particella prospiciente, originariamente destinata a verde pubblico, e dell'attribuzione a tale particella di capacità edificatoria, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla riadozione e alla ripubblicazione dello strumento urbanistico. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria tecnica, sostenendo che le valutazioni poste a base del piano fossero risalenti e non tenessero conto dell'assetto idrogeologico dell'area, interessata anche da crepe e infiltrazioni nell'immobile di sua proprietà. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, la mancata impugnazione di una successiva deliberazione di definitiva approvazione del piano, la carenza di prova, l'assenza di un interesse concreto e attuale e la genericità dei motivi. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio la mancata notifica del ricorso al proprietario della particella 466, indicato nel ricorso quale beneficiario delle previsioni urbanistiche contestate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha ritenuto i motivi del tutto generici e non adeguatamente provati, poiché il ricorrente aveva richiamato undici documenti senza depositarli e non aveva allegato né documentato l'entità della variazione urbanistica asseritamente tale da imporre la riadozione e ripubblicazione del piano, né l'assetto idrogeologico dell'area e la necessità degli approfondimenti tecnici invocati. Il Collegio ha precisato che la mancata produzione tempestiva dei documenti non determina automaticamente decadenza, ma non elimina l'onere della prova gravante sulle parti; i poteri istruttori officiosi del giudice operano comunque senza sostituire tale onere. In secondo luogo, ha ritenuto il proprietario della particella 466 un controinteressato in senso tecnico, poiché era individuabile attraverso l'atto impugnato, quale autore dell'osservazione accolta, e vantava un interesse qualificato, concreto e immediato alla conservazione delle previsioni urbanistiche favorevoli. La mancata notificazione del ricorso a tale controinteressato ha comportato un'ulteriore causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 3.000 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. e), c.p.a.
Indicazione dei mezzi di prova quale contenuto del ricorso.
Il ricorso deve indicare gli elementi probatori posti a fondamento delle domande; l'omessa allegazione concreta dei fatti e dei relativi supporti documentali può determinare genericità e inammissibilità delle censure.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso deve essere effettuata nei confronti di almeno un controinteressato che sia individuato nell'atto o sia facilmente individuabile in base ad esso.
La mancata notifica al controinteressato tecnico, individuabile nell'atto e titolare di un interesse qualificato alla sua conservazione, rende il ricorso inammissibile.
art. 45, comma 4, c.p.a.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso nel termine di trenta giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione non implica decadenza.
L'inosservanza del termine di deposito non comporta di per sé decadenza, ma non esonera il ricorrente dall'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda.
art. 63 c.p.a.
Fermo restando l'onere della prova a loro carico.
I poteri istruttori officiosi del giudice non sostituiscono l'onere probatorio delle parti.
art. 64 c.p.a.
Alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
La parte deve fornire gli elementi probatori disponibili sui fatti posti a fondamento della domanda; l'omissione protratta per tutta la durata del giudizio impedisce la verifica della fondatezza e dell'ammissibilità delle censure.
Massime di principio
- La mancata produzione della documentazione richiamata nel ricorso non determina automaticamente la decadenza prevista per il deposito tardivo, ma lascia fermo l'onere della parte di allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda; se tale omissione impedisce di comprendere la portata delle censure e di verificare l'interesse concreto e attuale, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- I poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo non possono supplire alla totale omissione dell'attività probatoria della parte, poiché operano fermo restando l'onere della prova gravante su quest'ultima.
- È controinteressato in senso tecnico il soggetto che sia individuato o agevolmente individuabile nell'atto impugnato e che sia titolare di un interesse qualificato, concreto e direttamente correlato alla conservazione dell'atto stesso.
- La mancata notificazione del ricorso al controinteressato tecnico individuato o agevolmente individuabile nell'atto impugnato comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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