Cassazione Penale, Sentenza n. 29128/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra la condanna per tentato omicidio (sentenza 6/2/2017) e le condanne per reati associativi e spaccio (sentenza 24/1/2017). I mezzi di impugnazione contestavano, in primo luogo, il calcolo della pena complessiva per presunta omissione dello scorporo delle componenti del reato continuato riconosciuto nella sentenza del 24/1/2017; in secondo luogo, l'inosservanza e la errata applicazione delle norme sulla continuazione e sul calcolo della pena (art.81, 132, 133 c.p.) nonché la mancanza di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione e alle garanzie costituzionali (art.25 e art.111, comma 6 Cost.)
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva individuato come reato piu' grave la violazione dell'art.74 d.P.R. n.309/90 (reato di spaccio con aumento per la fattispecie associativa ex art.416-bis) e che aveva calcolato la pena tenendo conto dell'aumento e della riduzione per il rito abbreviato. In particolare la Corte territoriale aveva fatto decorrere la continuazione applicando alla pena risultante per l'art.74 (anni 7 e mesi 4, gia' comprensivi della riduzione per il rito) l'aumento derivante dalla continuazione per il tentato omicidio (anni 2 e mesi 8 netti dopo la riduzione), per un complessivo di anni 10 di reclusione. La Cassazione ha ritenuto che le lievi imprecisioni di formulazione nell'ordinanza non costituiscono violazione di legge, che non era necessario ridurre l'aumento relativo all'art.416-bis quando non variato in peius, che il calcolo e la proporzione fra le pene rispettano i limiti dell'art.81 c.p., e che non si e' prodotto un cumulo materiale surrettizio. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art.671 cod. proc. pen.
Norma che consente la domanda al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; applicata dal giudice dell'esecuzione per accertare la continuazione tra le condanne.
art.81 cod. pen.
Regola i limiti e la determinazione dell'aumento per la continuazione; la Corte ha ritenuto che il rapporto di proporzione e i limiti dell'art.81 siano stati rispettati.
art.416-bis cod. pen.
Fattispecie associativa che comporta aumento della pena; la Corte ha confermato l'aumento applicato dal giudice della cognizione e ha ritenuto che non fosse necessario ridurlo in sede esecutiva quando non variato in peius.
art.74 d.P.R. n.309/90
Norma sulla normativa stupefacenti; individuata come reato piu' grave dalla Corte territoriale e base della determinazione della pena su cui e' stata applicata la continuazione.
art.187 disp. att. cod. proc. pen.
Criterio per individuare la pena piu' grave ai fini del cumulo/continuazione in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto correttamente applicato dal giudice dell'esecuzione.
art.132 cod. pen.
Principio di individualizzazione della pena richiamato nelle censure; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente e conforme ai principi di legge.
art.133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto rispettati nella determinazione complessiva applicata dal giudice dell'esecuzione.
art.25 Cost.
Richiamato nella censura per ragioni di legalita' e determinatezza della pena; la Corte non ha ravvisato violazione costituzionale nell'ordinanza impugnata.
art.111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione al diritto a una motivazione adeguata; la Corte ha ritenuto che la motivazione data fosse sufficiente e che non sussistesse omissione tale da violare la garanzia costituzionale.
art.125 cod. proc. pen.
Norma richiamata nelle censure procedurali; la Corte non ha ritenuto che vi fosse inosservanza che invalida l'ordinanza.
art.606 cod. proc. pen.
Disposizione che definisce i motivi di ricorso per cassazione; i motivi proposti dal ricorrente sono stati esaminati e ritenuti infondati.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il giudice individua il reato piu' grave (o la pena piu' grave) come base su cui applicare la continuazione: la corretta identificazione della pena e l'esplicitazione del calcolo sono fondamentali, ma lievi imprecisioni formali non annullano il provvedimento se il risultato sostanziale e' corretto.
- Gli aumenti previsti per reati satellite (es. art.416-bis) possono essere confermati in esecuzione senza essere ulteriormente ridotti, salvo che vi sia stata variazione in peius rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione.
- Le riduzioni per il rito abbreviato vanno calcolate e rese esplicite: il giudice dell'esecuzione deve indicare se l'aumento o la continuazione sono stati valutati al netto delle riduzioni applicate alle singole sentenze.
- La continuazione in sede esecutiva non deve trasformarsi in un cumulo materiale surrettizio; il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art.81 c.p. e' essenziale e costituisce parametro di legittimita'.
- Le censure sulla motivazione richiedono che il ricorrente dimostri carenze sostanziali e non solo imprecisioni di linguaggio: la Corte verifica se dalla motivazione emergono chiaramente le ragioni del calcolo e la conformita' ai principi normativi.
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