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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28743/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Una cittadina proponeva opposizione avverso una fattura del 25 settembre 2020 relativa al ruolo idrico 2016-2017, notificata dal Comune. Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione, annullava la fattura e condannava il Comune alle spese. Il Comune ricorreva per cassazione con un unico motivo, formalmente rubricato come "violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto". La Corte rilevava però che il giudice di merito aveva qualificato la controversia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; da tale qualificazione discendeva l'appellabilità della decisione ex art. 616 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto assorbente la qualificazione data dal giudice di pace alla causa come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché tale tipo di pronuncia è appellabile ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e non immediatamente ricorribile per cassazione. Non ha pronunciato sulle spese perché la parte intimata non si è difesa. Ha inoltre dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    La qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione determina il regime impugnatorio proprio di tale azione.

  • art. 616 c.p.c.

    appellabilità della pronuncia

    La decisione resa sull'opposizione all'esecuzione è appellabile; pertanto non è direttamente ricorribile per cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica dell'azione compiuta dal giudice di merito è decisiva per individuare il corretto mezzo di impugnazione.
  • Le sentenze rese sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sono soggette ad appello ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e non a ricorso immediato per cassazione.
  • Quando il giudice di merito qualifica la controversia in modo tale da rendere esperibile l'appello, il ricorso per cassazione proposto contro tale decisione è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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