Cassazione Penale, Ordinanza n. 02390/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non fossero consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata e che la dedotta erronea qualificazione giuridica fosse solo astrattamente evocata, ma in realtà sostenuta mediante contestazioni fattuali e probatorie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare, contestando la qualificazione giuridica dei fatti in termini di art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 anziché di ipotesi di minore gravità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso, tuttavia, si sviluppava sostanzialmente come censura del giudizio di fatto e della valutazione probatoria, prospettando una diversa ricostruzione della condotta fondata sulla pretesa minore gravità della cessione/detenzione di stupefacenti. La Corte rileva che tale impostazione non è consentita nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché l'erronea qualificazione del fatto è deducibile solo quando l'errore sia immediatamente e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione, senza richiedere passaggi logici fondati su aspetti in fatto o probatori. Nel caso concreto, la consistenza quantitativa della droga sequestrata e la presenza di materiale per il confezionamento in dosi rendevano non plausibile la tesi della minore gravità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Richiamato come qualificazione più grave del fatto in materia di stupefacenti, ritenuta corretta rispetto ai dati fattuali valorizzati nella sentenza impugnata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Invocato dalla difesa come ipotesi di minore gravità, ma escluso perché la ricostruzione alternativa richiedeva valutazioni di merito non consentite nel ricorso proposto.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norma che consente il ricorso per cassazione nei casi tassativamente previsti avverso la decisione di applicazione della pena e che, quanto all'erronea qualificazione del fatto, ne limita l'ammissibilità ai soli casi di manifesta ed immediata eccentricità rispetto al capo di imputazione.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Disposizione richiamata in relazione alla contestazione in materia di stupefacenti e al problema della corretta qualificazione tra ipotesi base e fattispecie di minore gravità.
Massime di principio
- Nel ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulti immediatamente e macroscopicamente percepibile dal capo di imputazione e dalla motivazione, senza necessità di rivalutare il compendio probatorio.
- Non è ammissibile trasformare il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica in una censura di merito diretta a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove.
- Ai fini della qualificazione del fatto in materia di stupefacenti, il dato quantitativo della sostanza e la disponibilità di materiale per il confezionamento in dosi sono elementi compatibili con una qualificazione più grave e ostativi, di regola, alla configurazione della minore gravità se il ricorso non offre un vizio immediato e palese della qualificazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
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