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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29116/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Romeo: due motivi di cassazione - (1) violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; (2) violazione di legge per la mancata esclusione di circostanze aggravanti richiamate come art. 629, comma secondo, e art. 628, comma terzo, cod. pen. Mostardini: unico motivo di travisamento probatorio e carenza motivazionale: censura della valutazione dei cosiddetti "pizzini" sequestrati (sostiene che il riferimento "Isidor" sarebbe all'avvocato Isidoro Spiezia), richiesta di acquisizione di ulteriori elementi investigativi, e contestazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia Guarino (attraverso riferimenti a contraddizioni e motivi di odio espressi dal collaboratore).

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Motivi: per Romeo, l'accordo in appello (concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.) comporta la rinuncia alle doglianze sui motivi su cui si è concordato, rendendo inammissibili le censure sulla determinazione della pena salvo l'illegittimità della pena stessa; per Mostardini, il motivo è stato ritenuto generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, materie non sindacabili in Cassazione se non in presenza di un travisamento decisivo e manifesto del "significante" probatorio. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla L. n. 103/2017)

    Regola il "concordato in appello": la Corte d'appello decide anche quando le parti concordano sull'accoglimento, con rinuncia alle altre doglianze; limita le censure ammissibili in Cassazione (solo vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore Generale e all'illegittimità della pena).

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa di Romeo in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114; il Giudice di legittimità ha ritenuto la censura inammissibile per effetto della rinuncia collegata al concordato in appello.

  • art. 114, cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: Romeo contestava il mancato riconoscimento; la Corte d'appello aveva già valutato la questione nell'ambito del concordato ed eventuali censure sono state considerate rinunciate.

  • art. 629, comma secondo e art. 628, comma terzo, cod. pen.

    Richiamate come aggravanti che Romeo chiedeva fossero escluse; censura ritenuta inammissibile alla Cassazione per effetto della rinuncia derivante dall'accordo in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (novellato dalla L. n. 46/2006)

    Definisce i limiti del sindacato di legittimità rispetto al "travisamento della prova": la Cassazione può controllare l'omessa considerazione o il travisamento della prova solo se la prova è decisiva e l'errore riguarda la trasposizione del dato probatorio (il "significante") in modo pacifico e manifesto; non è ammessa una nuova valutazione del significato della prova.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste da tale norma risultano inammissibili se l'imputato ha aderito al concordato in appello.

  • art. 589 e art. 599, cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimenti procedurali al sistema del giudizio di appello e ai precedenti istituti deflattivi; la Corte osserva che i principi elaborati per il precedente concordato (art. 599) si applicano sostanzialmente anche all'attuale art. 599-bis.

Massime di principio

  • Se il difensore e l'imputato concordano il risultato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in Cassazione sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo contestazioni sulla formazione del consenso, sul consenso del Procuratore Generale o sull'illegittimità della pena.
  • Le censure che mirano solo a ottenere una rivalutazione del contenuto e del significato delle prove (es. interpretazione alternativa di "pizzini" o discredito della fonte) sono in genere inammissibili in Cassazione, se non sia provato un travisamento manifesto e decisivo della trasposizione del dato probatorio.
  • Per far valere in Cassazione un "travisamento della prova" occorre dimostrare un errore concreto, incontrovertibile e circoscritto nella trasposizione del dato probatorio (errore sul "significante"), non una mera diversa interpretazione del "significato" degli elementi di prova.
  • I motivi generici e aspecifici che non confrontano puntualmente la motivazione della sentenza impugnata possono essere dichiarati inammissibili; le censure devono indicare con precisione in che cosa consista l'omissione o l'errore motivazionale.
  • La proposizione di ricorsi illogici o manifestamente infondati può essere sanzionata con condanna alle spese e con l'irrogazione di somme a titolo di ammenda se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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