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Sentenza

Sentenza n. 422/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 325/2025, depositata e resa pubblica il 07.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 83/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.01.2026.

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’amministrazione il 17 luglio 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto del docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, condannando il Ministero all’emissione e all’accredito della Carta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha evidenziato anche l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il rigetto è stato motivato sia dalla contestuale nomina del commissario ad acta, sia dall’assenza di preclusioni astratte ma dalla ricorrenza, in concreto, di ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più strutture e soggetti, nell’eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario, con riduzione motivata dalla serialità e standardizzazione dell’attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all’esecuzione, compresa la nomina del commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti dell’amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale fondamento dell’utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP da parte del Ministero per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica del docente.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma la sua applicazione incontra, oltre al limite della manifesta iniquità, anche quello autonomo delle altre ragioni ostative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e passato in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali per poter ordinare l’adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire automaticamente in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione statale può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando, in concreto, sussistano altre ragioni ostative, valutate anche in relazione alla complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, alla serialità del contenzioso e alla natura non essenziale del beneficio da attribuire.
  • La nomina del commissario ad acta, quale strumento sostitutivo idoneo ad assicurare l’esecuzione del giudicato, può costituire una ragione per non applicare contestualmente l’astreinte, quando la penalità non risulti necessaria o proporzionata rispetto all’effettiva esigenza di coazione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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