Ordinanza n. 2032/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 15074 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda risarcitoria per la mancata attribuzione del passaggio al I livello professionale, profilo di Dirigente Tecnologo
Esito
La controversia
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attribuzione del passaggio al I livello professionale, profilo di Dirigente Tecnologo, disposto con la graduatoria finale della procedura selettiva interna per dieci posti. La graduatoria era stata approvata con disposizione del Direttore generale del 29 dicembre 2011 e successivamente annullata dal Consiglio di Stato. In esecuzione della sentenza di annullamento, ISPRA ha adottato una nuova disposizione nel 2021, inserendo l'interessato al settimo posto tra i vincitori, sebbene egli fosse nel frattempo collocato a riposo dal 1° settembre 2013. La pretesa risarcitoria riguarda dunque i danni, segnatamente la differenza retributiva, che sarebbero derivati dalla mancata tempestiva attribuzione del livello superiore e dalla conseguente ritardata presa di servizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito né le questioni processuali né il merito della domanda risarcitoria e ha disposto un approfondimento istruttorio. Ha ordinato a ISPRA di depositare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione dettagliata e documentata contenente: una ricostruzione della procedura selettiva, con le date di presa di servizio dei vincitori e l'indicazione della data in cui l'appellante avrebbe preso servizio se fosse stato collocato al settimo posto già nella graduatoria originaria; tutti i quarantaquattro allegati indicati nella domanda di partecipazione e nel curriculum dell'interessato; la quantificazione della differenza retributiva, lorda e netta, che egli avrebbe percepito dal momento della presa di servizio ipotetica fino al collocamento a riposo. Ogni ulteriore decisione, comprese quelle in rito, nel merito e sulle spese, è stata riservata. La trattazione del merito sarà fissata successivamente con separato provvedimento presidenziale.
Massime di principio
- Quando la decisione di una domanda risarcitoria dipende dalla ricostruzione di una decorrenza economica e di una presa di servizio ipotetica, il giudice può disporre d'ufficio specifici incombenti istruttori diretti all'amministrazione, chiedendo la ricostruzione documentata della procedura e la quantificazione sia lorda sia netta del pregiudizio allegato.
- In un giudizio d'appello non ancora definito, l'ordinanza istruttoria che acquisisce documenti e chiarimenti sull'an e sul quantum della pretesa non pregiudica la decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.
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