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Sentenza

Sentenza n. 15294/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del Verbale n.-OMISSIS- del 07/01/2026 della Commissione Sanitaria di Appello A.M. notificato in pari data, recante giudizio di inidoneità del ricorrente per «labilità emotiva» nell’ambito del concorso per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) dell’Aeronautica Militare – Corpo di Commissariato; nonché impugnazione, per quanto occorra, del decreto di approvazione della graduatoria e della graduatoria medesima, nella parte in cui non consentono l’ammissione del ricorrente al corso per effetto dell’esclusione fondata sul già menzionato giudizio sanitario; nonché di ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202603614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale del 7 gennaio 2026 della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, recante il giudizio di inidoneità per «labilità emotiva», nonché decreto di approvazione della graduatoria e graduatoria nella parte in cui non consentivano l’ammissione al corso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato, che aveva superato le prove concorsuali ed era stato ammesso agli accertamenti psicofisici e psicoattitudinali, ha impugnato l’esclusione determinata dall’attribuzione del coefficiente 3 alla caratteristica psichica (PS), conseguente alla diagnosi di «tratti di labilità emotiva». Ha contestato la riconducibilità della propria condizione alle cause di inidoneità previste dalla Direttiva tecnica allegata al D.M. 4 giugno 2014, sostenendo che la valutazione della Commissione concorsuale fosse smentita dalla relazione psicodiagnostica del 18 dicembre 2025 dell’U.O.C. Psicologia dell’A.S.P. di Ragusa, basata su colloquio clinico e test MMPI-2, che aveva rilevato un funzionamento psicologico complessivamente adeguato e l’assenza di indicatori psicopatologici. Ha chiesto l’annullamento del giudizio sanitario e degli atti consequenziali di approvazione della graduatoria e di esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La verificazione disposta ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., svolta da MARISPESAN mediante esame della documentazione sanitaria, visita diretta e test, ha confermato la non idoneità, pur riclassificando la diagnosi in «tratti di immaturità affettiva (P513)». La diversa formulazione diagnostica non ha inciso sull’esito: il verificatore ha confermato il coefficiente PS 3, mentre il bando richiedeva per l’idoneità un coefficiente non superiore a 2. La relazione dell’A.S.P. prodotta dal ricorrente non ha quindi superato le conclusioni dell’accertamento concorsuale, sostanzialmente confermate dalla verificazione. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente approfonditi i profili sanitari rilevanti e ha osservato che la valutazione della Commissione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di macroscopiche abnormità, non dimostrate nel caso concreto. Spese di lite a carico del ricorrente: 1.000 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%; a suo carico anche 500 euro per le spese di verificazione.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    A tale scopo è stata incaricato l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare (MARISPESAN).

    Il Collegio ha disposto la verificazione quale strumento istruttorio per accertare, in contraddittorio, la condizione sanitaria contestata e l’idoneità del candidato.

  • art. 10, comma 15, del bando di concorso

    Dall'attribuzione del coefficiente 3 (tre) alla caratteristica somato funzionale -PS" del ricorrente, in conformità alla pertinente "Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, consegue la non idoneità del soggetto al reclutamento in qualità di allievo ufficiale in Ferma Prefissata (AUFP) dell'Aeronautica Militare, in quanto l'articolo 10, comma 15 del pertinente bando di concorso (all. 3), ai fini dell'idoneità sanitaria, prevede che debbano essere giudicati idonei i candidati ritenuti in possesso di un profilo somato-funzionale che annoveri, con precipuo riferimento alla "psiche", una coefficientazione minima pari a "2".

    Il bando richiede per l’idoneità un coefficiente psichico pari al massimo a 2; l’attribuzione del coefficiente 3 comporta pertanto la non idoneità al reclutamento.

  • Direttiva tecnica allegata al D.M. 4 giugno 2014

    I risultati sono stati dunque, seppur con una riqualificazione parziale, sostanzialmente convergenti sul punto nelle due visite (concorsuale e di verificazione) e determinano la legittimità dell’esclusione del candidato dal concorso, essendo stata constatata una condizione di NON idoneità al servizio militare incondizionato ai sensi della Direttiva Tecnica in materia (Allegato 1 al D.M 4 giugno 2014).

    La Direttiva tecnica costituisce il parametro per determinare l’idoneità sanitaria al servizio militare; nel caso concreto la conferma del coefficiente PS 3, anche dopo la riclassificazione diagnostica in verificazione, legittima l’esclusione.

  • art. 60 c.p.a.

    Nella camera di consiglio del 23 settembre 2026, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio il quale si è espressamente riservato, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.

    Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nei concorsi militari, quando il bando stabilisce un coefficiente sanitario massimo per una caratteristica somato-funzionale, l’attribuzione di un coefficiente superiore comporta l’inidoneità secondo la disciplina concorsuale e la pertinente direttiva tecnica.
  • La valutazione sanitaria concorsuale, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di macroscopiche abnormità; la convergenza sostanziale tra l’accertamento concorsuale e una verificazione basata su documentazione, visita e test può confermare la legittimità del giudizio, anche quando la diagnosi venga parzialmente riclassificata senza modificare il coefficiente e l’esito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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