Parere n. 1100/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-, nonché contro l’Agenzia del Territorio – Direzione Regionale delle -OMISSIS- (Sezione di -OMISSIS-) per l’annullamento: i) della determinazione di ingiunzione di pagamento prot. n. 65188 del 20 luglio 2009 emessa dall’Assessorato all’Urbanistica – Settore Gestione Edilizia del Comune di -OMISSIS-; ii) della determinazione prot. n. 63367 del 13 luglio 2009 emessa dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di -OMISSIS-, recante “Valutazione incremento valore dell’immobile ai sensi dell’art.37 comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche e integrazioni. Ubicazione: -OMISSIS-, -OMISSIS- – Ditta: -OMISSIS-”; iii) della determinazione di ingiunzione di pagamento prot. n. 39818 del 5 maggio 2009 emessa dall’Assessorato all’Urbanistica – Settore Gestione Edilizia del Comune di -OMISSIS-; iv) della determinazione prot. n. 35950 del 21 aprile 2009 emessa dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di -OMISSIS-, recante “Valutazione incremento valore dell’immobile ai sensi dell’art.37 comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche e integrazioni. Ubicazione: -OMISSIS-, -OMISSIS- – Ditta: -OMISSIS-”; v) nonché di ogni altro atto, noto o ignoto, antecedente, procedurale, preparatorio, conseguente, connesso e correlato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle ingiunzioni comunali di pagamento dell’oblazione e delle stime dell’incremento di valore dell’immobile adottate nell’ambito della domanda di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato le determinazioni con cui il Comune gli ha ingiunto il pagamento di euro 3.120,00, sulla base della valutazione dell’Agenzia del Territorio di un incremento di valore dell’immobile pari a euro 15.000,00, sostenendo, con il primo motivo, che le opere interne, eseguite nel 1988, fossero disciplinate dall’art. 26 della legge n. 47/1985 e che l’omessa comunicazione di inizio lavori non comportasse sanzioni. Con il secondo motivo ha contestato l’esistenza stessa di un incremento di valore, sostenendo che le opere, aventi carattere soggettivo e personalizzante, avrebbero ridotto il valore commerciale dell’immobile. In via subordinata ha chiesto la riduzione della sanzione al minimo di legge. La Sezione ha inoltre esaminato gli effetti del decesso del ricorrente sulla prosecuzione del ricorso e, in via incidentale, la natura della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile e infondato. Il decesso del ricorrente non impedisce l’esame del ricorso straordinario, poiché, in ragione della sua natura giustiziale, non trovano applicazione le regole processuali sull’interruzione o sospensione e non è necessaria la formale riassunzione da parte degli eredi. Il primo motivo è stato respinto perché l’art. 26 della legge n. 47/1985, pur esonerando determinate opere interne dal regime autorizzatorio ordinario, imponeva la presentazione contestuale di una relazione asseverata; l’omissione comportava l’applicazione di sanzioni. Inoltre, la domanda di sanatoria presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 implicava il riconoscimento del carattere abusivo delle opere e l’assoggettamento al relativo regime sanzionatorio. L’abrogazione dell’art. 37, comma 4, ad opera del decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, non incide sulla fattispecie, in applicazione del principio tempus regit actum. Il secondo motivo è stato respinto perché la tesi del deprezzamento era meramente assertiva e non supportata da adeguata prova o dalla perizia allegata. La sanzione, pari a euro 3.120,00, rientrava nei limiti normativi ed è stata ritenuta proporzionata all’incremento di valore stimato. La Sezione ha inoltre precisato che la sanzione ha natura reale e ripristinatoria, quale alternativa alla demolizione, è opponibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sull’immobile e si trasmette agli eredi, senza applicazione del principio di personalità della responsabilità sancito dalla legge n. 689/1981.
Osservazioni
Morte del ricorrente
Il decesso del ricorrente non determina l’interruzione o la sospensione del procedimento relativo al ricorso straordinario e non impone agli eredi un formale atto di riassunzione; il ricorso può essere esaminato nel merito.
Art. 26 legge n. 47/1985 - Opere interne e relazione asseverata
L’esonero delle opere interne di modesta entità dal regime autorizzatorio ordinario non escludeva l’obbligo di presentare contestualmente all’inizio dei lavori una relazione asseverata da un professionista abilitato. L’omissione della relazione comportava l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ridotte di un terzo.
Art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 - Domanda di sanatoria
La presentazione della domanda di permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, costituisce riconoscimento implicito del carattere abusivo delle opere e comporta l’assoggettamento volontario al regime sanzionatorio previsto dalla disposizione.
Abrogazione dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
L’abrogazione disposta dal decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, non incide sulla legittimità della sanzione già irrogata, in applicazione del principio tempus regit actum.
Valutazione dell’incremento di valore
La contestazione dell’incremento di valore dell’immobile è stata ritenuta generica e non provata. La tesi secondo cui le opere avrebbero ridotto il valore commerciale del bene non era suffragata da elementi probatori idonei.
Natura e trasmissibilità della sanzione
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 4, ha natura reale e ripristinatoria, quale alternativa alla demolizione, e non natura punitiva. È pertanto opponibile a chiunque vanti diritti reali o personali di godimento sull’immobile e si trasmette agli eredi del responsabile dell’abuso.
Norme richiamate
art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio
La disposizione consente la sanatoria degli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione o dalla relazione asseverata, subordinandola al pagamento di una somma commisurata all’incremento di valore dell’immobile. La sanzione ha natura reale e ripristinatoria ed è alternativa alla demolizione.
art. 26 legge n. 47/1985
contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti
La norma, pur esonerando alcune opere interne dal regime autorizzatorio ordinario, imponeva la presentazione della relazione asseverata; la sua omissione comportava l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, ridotte di un terzo.
art. 10 legge n. 47/1985
sanzioni all’art. 10 della medesima legge, ridotte di un terzo
La disposizione costituisce il riferimento sanzionatorio per l’omessa relazione prevista dall’art. 26 della legge n. 47/1985.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
legge n. 689/1981
Il principio di personalità della responsabilità sanzionatoria non si applica alla sanzione prevista dall’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, poiché quest’ultima ha natura reale e ripristinatoria, non punitiva.
d.l. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024
L’abrogazione dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla fattispecie già perfezionata, in applicazione del principio tempus regit actum.
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione non è espressamente richiamata nel testo; il parere riguarda tuttavia un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il decesso del ricorrente non determina l’interruzione o la sospensione del procedimento e non richiede la formale riassunzione da parte degli eredi, sicché il Consiglio di Stato può procedere all’esame del ricorso.
- L’art. 26 della legge n. 47/1985, pur sottraendo determinate opere interne al regime autorizzatorio ordinario, imponeva la presentazione di una relazione asseverata; la sua omissione integrava un illecito edilizio sanzionabile.
- La presentazione di una domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 implica il riconoscimento del carattere abusivo dell’intervento e l’assoggettamento al regime sanzionatorio previsto dalla disposizione.
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 ha natura reale e ripristinatoria, quale alternativa alla demolizione, e non natura punitiva; perciò è opponibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sull’immobile e si trasmette agli eredi.
- L’abrogazione di una disposizione sanzionatoria edilizia non incide sulla legittimità delle sanzioni già irrogate sulla base della disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto, secondo il principio tempus regit actum.
Impugnazione di sanzioni edilizie connesse alla sanatoria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal proprietario di un immobile contro il Comune e l’Agenzia del Territorio, per l’annullamento delle stime dell’incremento di valore e delle ingiunzioni di pagamento emesse nell’ambito di una domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001. L’importo richiesto dal Comune era pari a euro 3.120,00, sulla base di un incremento di valore stimato dall’Agenzia in euro 15.000,00.
Fattispecie e svolgimento del procedimento
Il ricorrente aveva presentato nel 2009 una domanda di permesso in sanatoria per opere interne eseguite nell’immobile. Il Comune aveva richiesto all’Agenzia del Territorio la valutazione dell’incremento di valore, ottenendo una stima di euro 15.000,00, e aveva quindi ingiunto il pagamento dell’oblazione. Dopo una richiesta di revoca o rideterminazione da parte del ricorrente, l’Agenzia aveva confermato la stima e il Comune aveva adottato una nuova ingiunzione sostitutiva della precedente.
Il ricorso straordinario è stato depositato entro il termine di centoventi giorni dal provvedimento impugnato. Nel corso del procedimento il ricorrente è deceduto; il Comune ha dichiarato il proprio interesse alla prosecuzione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria, concludendo per il rigetto.
Effetti del decesso del ricorrente
La Sezione ha ritenuto che il decesso non impedisse la definizione del ricorso. In ragione della natura giustiziale del ricorso straordinario, non si applicano le regole sull’interruzione o sospensione del processo e non è necessaria una formale riassunzione da parte degli eredi. Il procedimento può quindi proseguire ed essere deciso nel merito.
Primo motivo: opere interne e obbligo di relazione asseverata
Il ricorrente sosteneva che le opere, realizzate nel 1988, fossero soggette all’art. 26 della legge n. 47/1985 e che l’omessa comunicazione di inizio lavori fosse priva di conseguenze sanzionatorie.
La Sezione ha respinto la censura. L’art. 26, pur esonerando le opere interne di modesta entità dal regime autorizzatorio ordinario, prescriveva la presentazione contestuale all’inizio dei lavori di una relazione sottoscritta da un professionista abilitato, attestante le opere e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. L’omissione di tale adempimento comportava l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 della legge n. 47/1985, ridotte di un terzo.
La domanda di sanatoria presentata nel 2009 ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 costituiva inoltre, secondo la Sezione, riconoscimento implicito del carattere abusivo delle opere e comportava l’assoggettamento al relativo regime sanzionatorio.
Applicazione temporale della disciplina
La Sezione ha precisato che l’abrogazione dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, intervenuta con il decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, non incide sulla legittimità della sanzione adottata nel 2009. Trova applicazione il principio tempus regit actum, in base al quale la legittimità dell’atto deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione.
Secondo motivo: incremento di valore dell’immobile
Il ricorrente contestava la stima dell’Agenzia del Territorio, sostenendo che le opere — consistenti nel rifacimento e nella redistribuzione dei servizi igienici, nell’abbattimento di tramezzi, nell’ampliamento del vano cucina e nella diversa distribuzione degli spazi — avessero carattere soggettivo e personalizzante e avessero ridotto il valore commerciale dell’immobile.
La doglianza è stata respinta perché ritenuta assertiva e non supportata da adeguate prove. La perizia tecnica allegata non forniva elementi sufficienti a dimostrare il dedotto deprezzamento. La sanzione di euro 3.120,00 risultava inoltre compresa nei limiti previsti dall’art. 37, comma 4, ed equamente proporzionata all’incremento di valore stimato.
Natura della sanzione e trasmissione agli eredi
La Sezione ha qualificato la sanzione pecuniaria dell’art. 37, comma 4, come reale e ripristinatoria, e non come punitiva. Essa costituisce l’alternativa pecuniaria alla demolizione e mira alla tutela dell’ordinato assetto urbanistico del territorio.
Per tale ragione, la sanzione è opponibile a chiunque vanti un diritto reale o personale di godimento sull’immobile, indipendentemente dall’autore materiale dell’illecito, e si trasmette direttamente agli eredi del responsabile dell’abuso. Non trova applicazione il principio di personalità della responsabilità sanzionatoria previsto dalla legge n. 689/1981.
Conclusione
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso, ritenendo legittime sia la debenza della sanzione sia la valutazione dell’incremento di valore. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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