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Sentenza

Sentenza n. 1712/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 552/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 552/2024. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta. Dagli atti risultava che il titolo giudiziale era stato notificato al Ministero, era passato in giudicato ed era decorso il termine previsto per l’adempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite nella sentenza del Tribunale di Agrigento, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico inserito nella struttura debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 600 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo l’obbligo derivante dal titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziali è stato ritenuto verificato, consentendo la proposizione e l’accoglimento della domanda di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014 e s.m.i.

    È stato utilizzato, analogicamente e avuto riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato ad essa ritualmente notificato, dopo il decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento, il giudice amministrativo può dichiararne l’obbligo di conformazione e fissare un termine per l’esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte vittoriosa.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile della stessa amministrazione debitrice, purché munito delle necessarie competenze e con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio; in tal caso, se si tratta di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è dovuto uno specifico compenso.
  • L’amministrazione che non contesta la mancata esecuzione di un giudicato e non dimostra l’avvenuto adempimento è tenuta a sopportare le spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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