Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04392/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna resa in appello per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con il primo motivo ha dedotto che la sostanza fosse destinata a uso personale e non allo spaccio; con il secondo ha censurato il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate, rilevando che la sentenza di merito aveva valorizzato il notevole quantitativo di droga rinvenuto, idoneo a ricavare 137 dosi medie, la somma di denaro trovata addosso, incompatibile con la condizione di disoccupato, la mancanza di elementi di tossicodipendenza o di presa in carico presso il Sert, nonché precedenti specifici e ulteriori precedenti per reati analoghi e per ricettazione e tentata estorsione, oltre a numerose condanne per violazioni delle misure di prevenzione. Quanto alla recidiva, è stato ribadito che il giudice deve valutare in concreto se essa esprima un effettivo incremento della pericolosità e dello spessore criminale del reo; nel caso concreto, la motivazione di merito è stata reputata adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente e adeguata la motivazione sull'applicazione della recidiva, fondata su precedenti specifici e su un quadro complessivo di persistente adesione a condotte illecite. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio; la Corte conferma la sussistenza di elementi sintomatici della destinazione allo spaccio anziché all'uso personale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 99 c.p.

    norma implicita sul tema della recidiva; la Corte richiama l'esigenza di una valutazione in concreto della sua significatività in termini di maggiore pericolosità e spessore criminale.

Massime di principio

  • Ai fini della distinzione tra uso personale e detenzione a fini di spaccio, il giudice può valorizzare in modo convergente il quantitativo della sostanza, la sua frazionabilità in dosi, la disponibilità di denaro incompatibile con le condizioni soggettive dell'imputato e l'assenza di elementi indicativi di consumo personale.
  • La motivazione sul punto della destinazione allo spaccio è sufficiente quando dia conto, in modo specifico e non meramente assertivo, degli indici sintomatici desunti dagli atti e delle ragioni per cui le deduzioni difensive non sono convincenti.
  • L'applicazione della recidiva richiede una verifica concreta della sua effettiva capacità di segnalare un incremento della pericolosità sociale e dello spessore criminale del reo; essa è giustificata quando i precedenti risultino specifici o comunque inseriti in un quadro di persistente criminalità.
  • La motivazione sulla recidiva può ritenersi adeguata se il giudice evidenzi precedenti specifici, la non occasionalità della condotta e ulteriori elementi sintomatici di indifferenza verso i precetti dell'autorità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.