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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7759/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, e 625 n. 2 c.p. (fatto di aprile 2019). Buccino contesta la gravità della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., invocando la collaborazione prestata durante le indagini. Sautto propone tre motivi: 1) vizio procedurale per presunta inosservanza delle norme sul legittimo impedimento del difensore (art. 420-ter e art. 178 lett. c) c.p.p., e art. 111 Cost.); 2) doglianza di diritto sulla qualificazione dell'uso delle chiavi sottratte come condotta necessaria al furto in abitazione (art. 624-bis) e non come aggravante del "mezzo fraudolento" ai sensi dell'art. 625 n.2; 3) censura sul trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p. e art. 62-bis c.p.), con richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Sul piano sanzionatorio ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito (art. 132 e 133 c.p.) e che non sussistessero elementi di arbitrarietà o illogicità nelle motivazioni della Corte territoriale; ha confermato che la gravità della condotta, l'entità della refurtiva, le modalità insidiose e la recidiva giustificano la pena inflitta e l'esclusione dell'attenuante prevalente invocata. Quanto al presunto legittimo impedimento del difensore di Sautto, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: dagli atti risultavano due difensori nominati per entrambi gli imputati e non era stata fornita prova della revoca della nomina del secondo; inoltre il difensore presente non denunciò l'assenza di mandato. Sulla qualificazione giuridica dell'uso delle chiavi sottratte, la Corte ha affermato che l'aggravante del "mezzo fraudolento" è applicabile a qualsiasi azione astuta o insidiosa che eluda la volontà del detentore della cosa; la sottrazione delle chiavi durante una cena e il loro successivo impiego per accedere all'abitazione integra pertanto l'aggravante. La questione di legittimità costituzionale sollevata in forma confusa è stata ritenuta irrilevante. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Usato per affermare la partecipazione concorrente al reato tra più imputati; la responsabilità concorrente è stata ritenuta ricorrenza dei fatti.

  • art. 624-bis c.p.

    art. 624-bis, commi 1 e 3 c.p.

    Norma relativa al furto in abitazione: la Corte ha confermato la ricostruzione del fatto come furto in abitazione realizzato con modalità che ne aggravano il disvalore.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante del "mezzo fraudolento": la Corte ha interpretato l'uso di azioni astute (es. sottrazione e uso delle chiavi) come "mezzo fraudolento" integrabile come circostanza aggravante.

  • art. 132 c.p.

    Principi per la determinazione della pena: la Corte ricorda che la scelta della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito in conformità a tali criteri.

  • art. 133 c.p.

    Regole per la determinazione della pena base e per la valutazione delle circostanze: la Cassazione non è competente a rivedere valutazioni di merito non arbitrarie.

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva sia rimesso al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo arbitrio.

  • art. 69 comma 4 c.p.

    Richiamato per affermare il divieto che le circostanze attenuanti prevalgano sulle circostanze aggravanti in ipotesi di recidiva; ostacola la prevalenza automatica delle attenuanti sulla recidiva.

  • art. 99 comma 4 c.p.

    Norma sulla recidiva: la sua contestazione e gli effetti sulla determinazione della pena sono stati ritenuti correttamente valutati dal giudice di merito.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma sul legittimo impedimento del difensore: la Corte ha ritenuto che l'impedimento non sia provato se dagli atti risulta la presenza/nomina di un secondo difensore e non è dimostrata la revoca della nomina.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    art. 178, lett. c) c.p.p.

    Richiamata in relazione alle forme di nullità o vizio connessi alla rappresentanza difensiva: la Corte ha ritenuto la censura infondata per mancanza di prova della revoca del mandato del secondo difensore.

  • art. 111 Cost.

    Tutela del giusto processo e del diritto alla difesa: la Corte ha ritenuto non violato tale diritto alla luce degli elementi processuali (difensori presenti e mancanza di prova contraria).

  • decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 art. 83, comma 12-ter

    art. 83, comma 12-ter, D.L. 17/03/2020, n. 18

    Norma emergenziale che ha consentito la requisitoria scritta del Procuratore generale; richiamata per spiegare la modalità con cui il P.G. ha depositato la conclusione.

  • art. 656 c.p.p.

    Norma richiamata nella questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa (contestualmente a art. 624-bis): la Corte ha ritenuto la questione irrilevante nel giudizio di cassazione perché fondata su ipotesi non proponibile in questa sede.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene solo per verificare arbitrarietà o illogicità delle motivazioni; non è luogo per una nuova valutazione della congruità della pena.
  • L'aggravante del "mezzo fraudolento" si applica ogniqualvolta la condotta implichi azioni astute o insidiose (es. sottrarre le chiavi e poi usarle) idonee a eludere la volontà del detentore; l'uso delle chiavi può dunque costituire circostanza aggravante.
  • Per far valere un legittimo impedimento del difensore occorre prova documentale e procedurale adeguata; la semplice affermazione non è sufficiente se dagli atti risulta la presenza o nomina di altro difensore e non è dimostrata la revoca del mandato.
  • Le circostanze attenuanti generiche e la recidiva sono valori che il giudice di merito deve ponderare; la prevalenza automatica delle attenuanti sulla recidiva è preclusa dal divieto normativo e non può essere imposta in Cassazione salvo evidente vizio di motivazione.
  • Questioni di legittimità costituzionale sollevate in modo confuso o basate su ipotesi non proponibili (es. effetti di liberazione anticipata ancora futuri) possono essere dichiarate irrilevanti in sede di Cassazione.
  • Le impugnazioni rivolte esclusivamente a ridiscutere la valutazione del merito (fatto, gravità, apprezzamento delle prove o della personalità del reo) sono frequentemente inammissibili se non dimostrano irregolarità logiche o arbitrarie.

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