Cassazione Civile, Ordinanza n. 23134/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Una utente del servizio idrico aveva convenuto in giudizio il gestore del servizio per ottenere la restituzione di somme pagate in eccesso a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica, sostenendo che il calcolo si fosse basato su criteri presuntivi non applicabili perché non vi era un contratto che li prevedesse e che, in assenza di prova dei consumi effettivi, fosse dovuto solo il canone annuo. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il gestore aveva proposto appello. Il tribunale aveva dichiarato l’appello inammissibile ritenendo che la sentenza di primo grado, di valore contenuto entro il limite di euro 1.100, fosse stata pronunciata secondo equità e che l’atto di appello non avesse specificato i principi regolatori della materia o i vizi processuali rilevanti. In cassazione il gestore deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza d’appello per avere il tribunale erroneamente ritenuto la causa decisa secondo equità: secondo la ricorrente, l’eccezione di compensazione sollevata in primo grado, avente ad oggetto un controcredito per consumi futuri e di importo indeterminato, avrebbe dovuto innalzare il valore della causa oltre il limite che consente la decisione equitativa. Con il secondo motivo lamentava, inoltre, che l’appello fosse stato erroneamente dichiarato inammissibile perché nell’atto di gravame erano stati dedotti anche vizi processuali, in particolare la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del primo giudice sull’eccezione di carenza di interesse e sull’eccezione di compensazione, circostanza che avrebbe reso l’appello ammissibile ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la qualificazione della controversia come di valore non superiore a euro 1.100 e quindi la decisione secondo equità. Ha ritenuto che la domanda attorea determinasse il valore della causa e che la clausola di continenza limitasse la pretesa entro euro 1.032; l’eccezione di compensazione non poteva incidere sul valore della causa perché eccezione riconvenzionale meramente paralizzante e, inoltre, il credito invocato non risultava certo, liquido ed esigibile. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo: ha condiviso il principio per cui, contro una sentenza resa secondo equità dal giudice di pace, l’appello è ammissibile solo se vengono specificamente indicati i principi regolatori della materia asseritamente violati; tuttavia ha rilevato che il tribunale non aveva considerato che nell’atto di appello era stata dedotta anche la violazione di una norma processuale fondamentale, l’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni di carenza di interesse e compensazione. Per questa ragione la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 10 c.p.c.
Il valore della causa si determina in relazione al valore della domanda.
art. 14 c.p.c.
L’eccezione di compensazione non è idonea, di regola, a incidere sul valore della causa ai fini della competenza quando svolge funzione meramente paralizzante.
art. 35 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della determinazione del valore della causa in presenza di compensazione.
art. 113, comma 2, c.p.c.
La decisione secondo equità del giudice di pace rileva entro i limiti normativi previsti per le controversie di modico valore.
art. 339, comma 3, c.p.c.
L’appello contro sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità è ammissibile solo per violazione dei principi regolatori della materia o di norme sul processo, costituzionali o comunitarie.
art. 1339 c.c.
Richiamato dalla convenuta per sostenere l’inserzione automatica nel contratto dei criteri del regolamento del servizio idrico.
art. 1374 c.c.
Richiamato dalla convenuta per sostenere l’integrazione del contratto secondo buona fede e usi/regolamenti.
art. 1341, comma 2, c.c.
Richiamato in primo grado per escludere l’operatività di clausole vessatorie in mancanza di specifica approvazione scritta.
art. 112 c.p.c.
Norma fondamentale del processo: il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni proposte; la sua deduzione in appello rende ammissibile il gravame nei limiti dell’art. 339, comma 3, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione del valore della causa conta la domanda proposta dall’attore; un’eccezione riconvenzionale di compensazione, se meramente paralizzante, non incide sul valore della controversia.
- La clausola di limitazione della pretesa inserita nell’atto introduttivo rileva ai fini del valore della causa e può mantenere la controversia entro il limite di competenza equitativa del giudice di pace.
- Per la compensazione in senso tecnico occorre un credito certo, liquido ed esigibile; in mancanza di tali requisiti il controcredito non può essere valorizzato per incidere sul valore della causa.
- Contro le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, l’appello è ammissibile solo se l’appellante indica in modo espresso e specifico i principi regolatori della materia asseritamente violati e il contrasto tra tali principi e la regola equitativa adottata.
- La deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c., quale norma fondamentale del processo, integra un motivo idoneo a sorreggere l’ammissibilità dell’appello nei limiti dell’art. 339, comma 3, c.p.c., purché la censura sia effettivamente proposta e mantenuta nel giudizio di appello.
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