Sentenza n. 5229/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7934/2024, RG n. 22472/2023, resa in data 22 novembre 2024 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero all’erogazione della Carta docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7934/2024, passata in giudicato, nella parte in cui aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale annuo di € 500,00 per l’anno scolastico 2021/2022. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva e ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile, senza contestare l’inadempimento. Il TAR ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale e puntuale esecuzione al giudicato, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’Amministrazione inadempiente. È stata accolta anche la domanda di applicazione della misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuata negli interessi legali sull’importo dovuto in forza del giudicato: il periodo decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, con la scadenza del termine assegnato al Ministero, momento dal quale la parte interessata deve attivarsi per l’insediamento del Commissario. Il TAR ha precisato che nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili soltanto le spese successive al titolo giudiziale funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di conseguenze della scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per l’eventuale attività del Commissario ad acta e di € 800,00, oltre accessori e contributo unificato, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Prevede il rimedio del giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle pronunce esecutive e dei giudicati nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la somma è stata individuata negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, una volta decorso, concorre a integrare i presupposti per il giudizio di ottemperanza.
artt. 474 ss. c.p.c.
Disciplinano l’esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza quando derivano dalla scelta del creditore di utilizzare tale diverso rimedio.
Massime di principio
- Decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’adempimento delle pronunce giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, e in presenza di un giudicato non eseguito, il creditore può proporre giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale attuazione della decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell’amministrazione in caso di ulteriore inerzia, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente i relativi compensi e le spese.
- La misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in forza del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, come spese accessorie al titolo, soltanto quelle funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del provvedimento e agli atti necessari all’introduzione del giudizio; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, perché derivano dalla scelta del creditore di avvalersi di un rimedio diverso dall’ottemperanza.
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