Cassazione Civile, Ordinanza n. 02687/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un avvocato aveva difeso un medico dipendente di un'azienda sanitaria in un giudizio di responsabilità medica promosso dai danneggiati contro il medico e l'ente. L'azienda sanitaria aveva chiamato in causa la propria assicuratrice della responsabilità civile per essere manlevata. Definito quel contenzioso, il professionista aveva convenuto in giudizio l'assicuratrice chiedendo il pagamento dei propri onorari, sostenendo che la polizza avrebbe coperto la responsabilità del medico e che la transazione intervenuta tra assicuratrice, azienda sanitaria e danneggiati fosse illegittima; in via gradata invocava anche la surrogazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che la polizza coprisse solo la responsabilità civile dell'azienda sanitaria verso i dipendenti e non quella personale del medico, con conseguente difetto di titolo in capo all'attore. In appello il professionista si era doluto, da un lato, della propria legittimazione come distrattario delle spese e, dall'altro, della mancata pronuncia sulla domanda subordinata in surroga. La corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., osservando altresì, ad abundantiam, l'infondatezza nel merito. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile l'appello; 2) violazione delle norme sulla legittimazione e sulla surrogazione, sostenendo di poter agire come antistatario e in via surrogatoria; 3) violazione delle norme sulle spese di lite e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché l'atto di appello non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza di primo grado: invece di censurare la lettura del contratto adottata dal tribunale, si limitava a riproporre deduzioni già svolte in primo grado, in modo meramente replicativo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che, una volta dichiarato inammissibile l'appello, le eventuali statuizioni sul merito contenute nella motivazione della sentenza d'appello devono considerarsi inesistenti, poiché rese da un giudice ormai privo di potestas iudicandi; quindi non sussiste né onere né interesse a impugnarle. Il terzo motivo è stato assorbito dal rigetto dei precedenti. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, alla sanzione ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata; è inammissibile l'appello meramente replicativo che non censuri le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione delle regole del giudizio di appello.
art. 81 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione ad agire, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 100 c.p.c.
È invocato dal ricorrente in tema di interesse ad agire, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 1917, terzo comma, c.c.
È richiamato dal ricorrente quale base della pretesa verso l'assicuratore, ma la Corte nega che la polizza in questione gli attribuisse il diritto azionato.
art. 2900 c.c.
È invocato per sostenere l'azione surrogatoria, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 2049 c.c.
È invocato nel quadro delle deduzioni del ricorrente, senza accoglimento.
d.P.R. n. 1124/1965
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la censura sia esaminata nel merito.
art. 91 c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo sulle spese di lite, poi assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte condanna il ricorrente per manifesta infondatezza del ricorso al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della resistente.
Massime di principio
- L'appello deve contenere censure specifiche e pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile la mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado senza confutare le ragioni poste a base del rigetto.
- Quando il primo giudice esclude, sulla base dell'interpretazione del contratto, che un determinato soggetto sia titolare del diritto azionato, l'appellante deve attaccare proprio quella interpretazione indicando le norme, i principi o le prove che la smentiscono.
- Se la corte d'appello dichiara l'appello inammissibile, le ulteriori argomentazioni svolte ad abundantiam sul merito non producono effetti decisori perché sono rese da un giudice privo di potestas iudicandi su quel punto; pertanto non sono utilmente impugnabili.
- La legittimazione ad agire e l'interesse ad impugnare vanno valutati in relazione all'effettiva titolarità della posizione fatta valere e agli effetti decisori realmente prodotti nel processo.
- La manifesta infondatezza del ricorso per cassazione può giustificare la condanna aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre alle conseguenze sul contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02679/2026 del 07/02/2026
- ordinanza_civile · 7 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02680/2026 del 07/02/2026
- ordinanza_civile · 7 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02681/2026 del 07/02/2026
- ordinanza_civile · 7 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02682/2026 del 07/02/2026
- ordinanza_civile · 7 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02684/2026 del 07/02/2026
- ordinanza_civile · 7 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02685/2026 del 07/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →